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Document 32003D0864

2003/864/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia per il 2004 [notificata con il numero C(2003) 4532]

GU L 325 del 12.12.2003, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/864/oj

32003D0864

2003/864/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia per il 2004 [notificata con il numero C(2003) 4532]

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 12/12/2003 pag. 0059 - 0061


Decisione della Commissione

del 5 dicembre 2003

relativa ad uno specifico contributo finanziario comunitario al programma di sorveglianza del campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia per il 2004

[notificata con il numero C(2003) 4532]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2003/864/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio(2), e in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1) La protezione della salute umana dalle malattie e dalle infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è della massima importanza.

(2) La Comunità rivede attualmente la propria politica di controllo e prevenzione delle zoonosi.

(3) In tale contesto, è stato chiesto al comitato scientifico per le misure veterinarie relative alla sanità pubblica di formulare un parere in merito alla base delle politiche di controllo delle zoonosi, in cui si tenga particolarmente conto della valutazione dei rischi connessi alle malattie zoonotiche all'origine di importanti problemi di salute umana.

(4) Nelle conclusioni del parere del 12 aprile 2000, il comitato scientifico per le misure veterinarie relative alla sanità pubblica individua nel campylobacter una delle più importanti zoonosi attualmente trasmesse dagli alimenti, se ci si riferisce al numero di casi umani segnalati. Oltre a riconoscere l'esistenza di varie lacune nella conoscenza dell'epidemiologia del campylobacter in quanto zoonosi trasmessa dagli alimenti, il parere sostiene in particolare la necessità di documentare l'efficacia dell'istituzione di severe barriere igieniche a livello delle aziende avicole e dichiara che occorre sottoporre ad ulteriore esame l'efficacia delle procedure volte a ridurre la prevalenza del campylobacter in dette aziende.

(5) Nel 2000, per ottenere un finanziamento comunitario, le autorità svedesi hanno presentato un programma pluriennale nazionale di sorveglianza del campylobacter nei broiler, mediante il quale s'intendeva valutare la prevalenza di riferimento nella produzione primaria e nella catena alimentare e rafforzare progressivamente l'attuazione dei provvedimenti igienici volti a ridurre la prevalenza a livello aziendale e quindi lungo la catena alimentare. Il programma ha avuto inizio il 1o luglio 2001.

(6) Data l'importanza del campylobacter in quanto zoonosi, è stato ritenuto opportuno fornire un'assistenza finanziaria comunitaria per un periodo di tempo determinato, fino a un massimo di 4 anni, allo scopo di coprire taluni costi sostenuti dalla Svezia e reperire valide informazioni scientifico-tecniche. Per ragioni di bilancio, il finanziamento comunitario viene deciso anno per anno. Con le decisioni 2001/29/CE della Commissione(3), 2001/866/CE(4) e 2002/989/CE(5), la Comunità ha fornito assistenza finanziaria rispettivamente per il secondo semestre del 2001 e per gli anni 2002 e 2003.

(7) Le autorità svedesi hanno fornito le necessarie informazioni sull'attuazione del programma per il 2001, il 2002 e il 2003, che ne dimostrano l'effettiva attuazione.

(8) Le autorità svedesi hanno presentato, il 5 settembre 2003, un programma per ottenere assistenza finanziaria comunitaria nel corso del 2004 e, l'8 ottobre 2003, un programma rivisto. Su tale base si ritiene opportuno fissare a un massimo di 160000 EUR l'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004.

(9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(6), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; a fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(10) Un contributo finanziario comunitario viene concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

(11) Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nella valuta nazionale, di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(7).

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma di sorveglianza del campylobacter nei broiler presentato dalla Svezia è approvato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2004.

2. L'assistenza finanziaria comunitaria al programma di cui al paragrafo 1, è pari al 50 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Svezia per le prove di laboratorio, fino a 160 SEK per prova batteriologica per la ricerca del campylobacter, 320 SEK per analisi dell'impronta genomica del campylobacter e fino ad un massimo di 160000 EUR.

Articolo 2

1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è concessa alla Svezia a condizione che l'attuazione del programma sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, tra cui le norme sulla concorrenza e sull'attribuzione dei contratti pubblici, e sia subordinata al rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a e):

a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma sono poste in vigore entro il 1o gennaio 2004;

b) una valutazione intermedia tecnico-finanziaria che copra i primi cinque mesi del programma è presentata alla Commissione al massimo entro quattro settimane a partire dalla fine del periodo di riferimento. La relazione è conforme al modello che figura nell'allegato;

c) una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma è presentata entro e non oltre il 31 marzo 2005, corredata dei documenti comprovanti le spese sostenute e dei risultati ottenuti nel corso del periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004;

d) suddette relazioni forniscono valide e sostanziali informazioni tecniche e scientifiche che rispondono all'obiettivo dell'intervento comunitario;

e) il programma è attuato in modo efficace.

2. Qualora il termine fissato al paragrafo 1, lettera c), non sia rispettato, il contributo è ridotto del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre.

Articolo 3

Il tasso di conversione per le richieste presentate in valuta nazionale nel corso del mese "n" è quello in vigore il decimo giorno del mese "n + 1" o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 22.

(4) GU L 323 del 7.12.2001, pag. 26.

(5) GU L 344 del 19.12.2002, pag. 45.

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

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