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Document 32003D0727

    2003/727/CE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 2003, relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2003) 3544]

    GU L 262 del 14.10.2003, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/727/oj

    32003D0727

    2003/727/CE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 2003, relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2003) 3544]

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 14/10/2003 pag. 0029 - 0033


    Decisione della Commissione

    del 30 settembre 2003

    relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

    [notificata con il numero C(2003) 3544]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2003/727/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 12 paragrafo 5, lettera a), punto iii), e l'articolo 248,

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003(4), in particolare il secondo trattino dell'articolo 9 paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Le informazioni tariffarie vincolanti di cui all'allegato sono in contrasto con le altre informazioni tariffarie vincolanti e la classificazione tariffaria ivi prevista è incompatibile con le regole generali sull'interpretazione della nomenclatura combinata disposte nella parte I, sezione I A dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione(6).

    (2) Le informazioni tariffarie vincolanti che figurano in allegato riguardano indumenti destinati a coprire la parte inferiore del corpo, avvolgendo separatamente ciascuna gamba, che non corrispondono alla definizione dei pigiami contenuta nelle note esplicative della nomenclatura combinata, sottovoci da 6107 21 00 a 6107 29 00, da 6108 31 10 a 6108 39 00, da 6207 21 00 a 6207 29 00 e da 6208 21 00 a 6208 29 00, secondo la quale i pigiami devono essere composti da due indumenti. Non potendo neppure essere considerati "articoli simili" ai prodotti delle voci 6107, 6108, 6207 e 6208, poiché coprono solo la parte inferiore del corpo, gli articoli in questione devono essere considerati "pantaloni" e classificati pertanto alle voci NC 6103, 6104, 6203 o 6204 in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata.

    (3) La validità di dette informazioni tariffarie vincolanti deve decadere. Pertanto, l'amministrazione doganale che le ha emesse deve revocarle quanto prima e informare di ciò la Commissione.

    (4) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un certo periodo di tempo deve essere data al titolare la possibilità di richiamarsi alle informazioni tariffarie vincolanti che sono decadute, fatte salve le condizioni previste nell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Le informazioni tariffarie vincolanti, di cui alla colonna 1 della tabella disposta nell'allegato, emesse dalle autorità doganali specificate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessano di essere valide.

    2. L'autorità doganale specificata nella colonna 2 deve revocare le informazioni tariffarie vincolanti di cui alla colonna 1 quanto prima e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica della presente decisione.

    3. L'autorità doganale che revoca le informazioni tariffarie vincolanti deve informare di ciò la Commissione.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti di cui all'allegato possono continuare ad essere utilizzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un certo periodo di tempo, purché che siano soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 3

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

    (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (4) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

    (5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (6) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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