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Document 32003D0380
2003/380/EC: Commission Decision of 22 May 2003 granting to Sweden a derogation from Council Directive 64/433/EEC and fixing the equivalent health conditions to be respected in relation to cutting of fresh meat (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1635)
2003/380/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1635]
2003/380/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1635]
GU L 131 del 28.5.2003, pp. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765
2003/380/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1635]
Gazzetta ufficiale n. L 131 del 28/05/2003 pag. 0018 - 0019
Decisione della Commissione del 22 maggio 2003 che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche [notificata con il numero C(2003) 1635] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/380/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche(1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(2), in particolare il suo articolo 13, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(4), il 28 gennaio 1991 è stata adottata una decisione che autorizza il sezionamento a caldo delle carcasse di bovini e di ovini in determinate condizioni in alcuni stabilimenti in Svezia. (2) La Svezia ha aderito alla Comunità il 1o gennaio 1995. Di conseguenza, la direttiva 72/462/CEE non costituisce più una base giuridica adatta per una decisione in materia di sezionamento a caldo. Va pertanto adottata una nuova decisione nel quadro della direttiva 64/433/CEE. (3) Tramite lettera del 15 luglio 2002, le autorità svedesi hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga al punto 46, lettera d), dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE per il sezionamento di carni fresche bovine e suine. Tale domanda propone condizioni che siano equivalenti a quelle fissate in detto punto. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Lasciando impregiudicato il punto 46, lettera d), dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, la Svezia può autorizzare il sezionamento di carni fresche bovine e suine alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (2) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7. (3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. ALLEGATO CONDIZIONI SPECIALI PER IL SEZIONAMENTO DI CARCASSE DI BOVINI E SUINI 1. Dopo la refrigerazione nelle camere fredde la cui temperatura dell'aria all'uscita degli evaporatori è tale da consentire un raffreddamento delle carcasse ad una temperatura interna di 7 °C entro le 48 ore per le carcasse di bovini e entro 20 ore per le carcasse di suini, le carcasse sono trasportate nei locali di sezionamento la cui temperatura non supera i 12 °C e situati nello stesso isolato dell'impianto di refrigerazione. 2. La carne viene trasferita in una sola volta. 3. Le carcasse sono introdotte nel locale adibito al sezionamento e disossate prima che sia raggiunta la temperatura interna di 7 °C qualora il taglio sia effettuato entro le 48 ore dalla fine delle operazioni di macellazione per le carcasse bovine e entro le 20 ore per le carcasse suine. 4. Tra l'introduzione della carne nel locale adibito al sezionamento e la nuova refrigerazione non devono passare più di 60 minuti. 5. Subito dopo il sezionamento e l'imballaggio previsto, le carni devono essere trasportate in locali frigoriferi appropriati.