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Document 32003D0380

2003/380/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1635]

GU L 131 del 28.5.2003, pp. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/380/oj

32003D0380

2003/380/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1635]

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 28/05/2003 pag. 0018 - 0019


Decisione della Commissione

del 22 maggio 2003

che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche

[notificata con il numero C(2003) 1635]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche(1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(2), in particolare il suo articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(4), il 28 gennaio 1991 è stata adottata una decisione che autorizza il sezionamento a caldo delle carcasse di bovini e di ovini in determinate condizioni in alcuni stabilimenti in Svezia.

(2) La Svezia ha aderito alla Comunità il 1o gennaio 1995. Di conseguenza, la direttiva 72/462/CEE non costituisce più una base giuridica adatta per una decisione in materia di sezionamento a caldo. Va pertanto adottata una nuova decisione nel quadro della direttiva 64/433/CEE.

(3) Tramite lettera del 15 luglio 2002, le autorità svedesi hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga al punto 46, lettera d), dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE per il sezionamento di carni fresche bovine e suine. Tale domanda propone condizioni che siano equivalenti a quelle fissate in detto punto.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lasciando impregiudicato il punto 46, lettera d), dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, la Svezia può autorizzare il sezionamento di carni fresche bovine e suine alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(2) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

(3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

ALLEGATO

CONDIZIONI SPECIALI PER IL SEZIONAMENTO DI CARCASSE DI BOVINI E SUINI

1. Dopo la refrigerazione nelle camere fredde la cui temperatura dell'aria all'uscita degli evaporatori è tale da consentire un raffreddamento delle carcasse ad una temperatura interna di 7 °C entro le 48 ore per le carcasse di bovini e entro 20 ore per le carcasse di suini, le carcasse sono trasportate nei locali di sezionamento la cui temperatura non supera i 12 °C e situati nello stesso isolato dell'impianto di refrigerazione.

2. La carne viene trasferita in una sola volta.

3. Le carcasse sono introdotte nel locale adibito al sezionamento e disossate prima che sia raggiunta la temperatura interna di 7 °C qualora il taglio sia effettuato entro le 48 ore dalla fine delle operazioni di macellazione per le carcasse bovine e entro le 20 ore per le carcasse suine.

4. Tra l'introduzione della carne nel locale adibito al sezionamento e la nuova refrigerazione non devono passare più di 60 minuti.

5. Subito dopo il sezionamento e l'imballaggio previsto, le carni devono essere trasportate in locali frigoriferi appropriati.

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