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Document 32003D0359
2003/359/EC: Commission Decision of 16 May 2003 laying down requirements for the prevention of avian influenza in susceptible birds in certain Member States (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1691)
2003/359/CE: Decisione della Commissione, del 16 maggio 2003, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili in taluni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1691]
2003/359/CE: Decisione della Commissione, del 16 maggio 2003, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili in taluni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1691]
GU L 123 del 17.5.2003, p. 59–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2004; abrogato da 32004D0159
2003/359/CE: Decisione della Commissione, del 16 maggio 2003, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili in taluni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1691]
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/2003 pag. 0059 - 0062
Decisione della Commissione del 16 maggio 2003 recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2003) 1691] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/359/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CEE(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, istituisce le misure minime di lotta indispensabili in caso di insorgenza dell'influenza aviaria nel pollame, fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari. (2) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(4), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione(5), in particolare l'articolo 3, dispone che gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non devono essere vietati o limitati per ragioni di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente adottate. (3) La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici(6), all'articolo 2 dà una definizione di giardino zoologico. (4) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria. A decorrere dal 16 aprile 2003 sono stati denunciati vari focolai di tale malattia anche dal Belgio. Il 9 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in un allevamento di volatili nel Land Renania settentrionale-Vestfalia, sospetti confermati il 13 maggio 2003. (5) Per evitare la propagazione dell'infezione e tenuto conto della situazione epidemiologica, può essere opportuna e decisa dalle autorità competenti degli Stati membri interessati l'eliminazione a titolo preventivo del pollame a rischio. (6) Gli Stati membri interessati hanno adottato immediatamente i provvedimenti previsti dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio prima della conferma ufficiale della malattia. (7) Per ragioni di chiarezza e trasparenza, dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati, la Commissione ha adottato una serie di decisioni per rafforzare i provvedimenti presi dagli Stati membri. (8) In virtù della decisione 2003/214/CE della Commissione, del 27 marzo 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi(7), della decisione 2003/275/CE della Commissione, del 16 aprile 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio(8) e della decisione 2003/333/CEE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Germania(9), le autorità competenti dei Paesi Bassi, del Belgio e della Germania hanno dato inizio alle operazioni di vuoto sanitario preventivo e all'eliminazione del pollame nelle aziende e nelle zone a rischio, per evitare un'ulteriore propagazione del virus. (9) La direttiva 92/40/CEE non si applica quando l'influenza aviaria è individuata in altri volatili. Tuttavia, in questo caso, lo Stato membro interessato segnala alla Commissione le misure adottate. (10) Allo scopo di proteggere razze rare di pollame e di volatili minacciati di estinzione e per preservare la biodiversità, gli Stati membri interessati possono decidere di procedere ad una vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria su tali specie sensibili di volatili. (11) A tale scopo e alla luce dell'andamento dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi e in Belgio, è stata adottata la decisione 2003/291/CEE della Commissione, del 25 aprile 2003, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici in Belgio e nei Paesi Bassi(10) che prevede le misure applicabili qualora lo Stato membro interessato decida di procedere alla vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria dei volatili sensibili. (12) In termini di scambi internazionali, il ricorso alla vaccinazione di emergenza, sebbene limitato a particolari categorie di animali non destinate principalmente al commercio, potrebbe compromettere la situazione sanitaria dell'influenza aviaria, non solo per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui viene effettuata la vaccinazione. (13) È quindi opportuno stabilire disposizioni speciali per quanto riguarda gli scambi commerciali dei volatili vaccinati e prevedere che gli Stati membri interessati elaborino un programma contenente le informazioni principali sulla vaccinazione di emergenza, da presentare alla Commissione e agli altri Stati membri. (14) È opportuno che le disposizioni previste dalla presente decisione si applichino ai giardini zoologici quali definiti dalla direttiva 1999/22/CE ed altresì ad altri organismi che custodiscano volatili sensibili di razze rare. (15) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2003/291/CEE e sostituirla con la presente decisione. (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: - "giardino zoologico": un complesso quale definito all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CEE del Consiglio, - "organismo, istituto o centro riconosciuto": quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, - "volatile sensibile": qualsiasi specie di volatili sensibili all'influenza aviaria, custoditi in un giardino zoologico o in un organismo, istituto o centro riconosciuto. Articolo 2 Le autorità veterinarie competenti degli Stati membri elencati nell'allegato I provvedono a affinché siano adottate misure rigorose di biosicurezza nei giardini zoologici, negli organismi, istituti o centri riconosciuti in cui sono custoditi volatili sensibili all'influenza aviaria, in modo da evitare il rischio di contatti che possano provocare l'introduzione e la propagazione dell'influenza aviaria. Dette misure si prefiggono in particolare di evitare contatti che presentino rischi per il pubblico e le aziende avicole. Articolo 3 Le autorità veterinarie competenti degli Stati membri elencati nell'allegato I possono decidere di applicare la vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici o negli organismi, istituti o centri, considerati a rischio riguardo a tale malattia, situati sul loro territorio nelle zone elencate nell'allegato II e conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri interessati presentano ufficialmente agli altri Stati membri ed alla Commissione, in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, un programma sulla vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria, ai sensi dell'articolo 3. Il programma comprende almeno le seguenti informazioni: - ubicazione e indirizzo esatti dei giardini zoologici ed e gli organismi, istituti o centri riconosciuti, nei quali si effettua la vaccinazione, - identificazione specifica e numero di volatili sensibili, - identificazione individuale dei volatili da vaccinare, - tipo di vaccino da utilizzare, schema e tempi della vaccinazione, - motivazione della decisione di applicare le misure, - calendario delle vaccinazioni da effettuare. Articolo 5 Gli Stati membri elencati nell'allegato I applicano misure nazionali conformemente alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 6 La decisione 2003/291/CE è abrogata. I riferimenti fatti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14. (3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. (4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52. (5) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3. (6) GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24. (7) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48. (8) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 57. (9) GU L 116 del 13.5.2003, pag. 28. (10) GU L 105 del 26.4.2003, pag. 34. ALLEGATO I - Belgio, - Germania, - Paesi Bassi. ALLEGATO II - Tutto il territorio del Belgio, - in Germania, il territorio del Land Renania settentrionale-Vestfalia, delimitato ad est dal fiume Reno e ad ovest dai confini con i Paesi Bassi, il Belgio e il Land Renania-Palatinato, - tutto il territorio dei Paesi Bassi. ALLEGATO III DISPOSIZIONI SUL RICORSO ALLA VACCINAZIONE DI EMERGENZA PER IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA >SPAZIO PER TABELLA>