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Document 32003D0355

2003/355/CE: Decisione della Commissione, del 9 aprile 2003, che modifica la decisione 2003/207/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (CasoCOMP/E-3/36.700 — Gas tecnici e medicali) [notificata con il numero C(2003) 1180]

GU L 123 del 17.5.2003, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/355/oj

32003D0355

2003/355/CE: Decisione della Commissione, del 9 aprile 2003, che modifica la decisione 2003/207/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (CasoCOMP/E-3/36.700 — Gas tecnici e medicali) [notificata con il numero C(2003) 1180]

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/2003 pag. 0049 - 0050


Decisione della Commissione

del 9 aprile 2003

che modifica la decisione 2003/207/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/E-3/36.700 - Gas tecnici e medicali)

[notificata con il numero C(2003) 1180]

(I testi in lingua inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(2003/355/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/207/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/E-3/36700 - Gas tecnici e medicali)(3) (in appresso "la decisione"),

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione la Commissione ha concluso che nelle riunioni di marzo e ottobre 1994 hanno avuto luogo discussioni contrarie alla concorrenza su "prezzari" e sui "prezzi minimi" per i clienti di piccole dimensioni dei gas in bombole, al fine di concludere un accordo cui partecipavano determinate imprese, tra le quali Westfalen Gassen Nederland BV (Westfalen)(4).

(2) È stato pertanto accertato che Westfalen ha partecipato ai seguenti accordi/pratiche concordate(5):

a) fissazione di aumenti di prezzo da ottobre 1994 a dicembre 1995, ossia la fine dell'anno in cui dovevano essere attuati gli aumenti di prezzo;

b) fissazione di periodi di moratoria da ottobre 1994 a gennaio 1995 per dare attuazione ai suddetti aumenti di prezzo;

c) fissazione di prezzi minimi da marzo 1994 a dicembre 1995, ossia la fine dell'anno per cui detti prezzi sono stati concordati.

(3) Di conseguenza la Commissione ha concluso che Westfalen ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato da marzo 1994 a dicembre 1995(6) e che ha partecipato ai seguenti accordi e/o pratiche concordate(7):

a) fissazione di aumenti di prezzo da ottobre 1994 a dicembre 1995;

b) fissazione di periodi di moratoria da ottobre 1994 a gennaio 1995;

c) fissazione di prezzi minimi da marzo 1994 a dicembre 1995.

(4) La Commissione ha concluso che questo giustificava un'ammenda pari a 0,51 milioni di EUR per Westfalen, sulla base di un importo iniziale di 0,45 milioni di EUR da aumentare del 15 % a causa della durata dell'infrazione(8). Tenendo conto delle circostanze attenuanti applicabili all'impresa in questione, la Commissione ha concluso che era giustificata un'ammenda pari a 0,43 milioni di EUR, fatta salva l'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole per quanto riguarda le ammende nei casi di cartelli tra imprese ("la comunicazione sul trattamento favorevole")(9). Poiché la comunicazione sul trattamento favorevole non era applicabile a Westfalen, la Commissione ha comminato all'impresa un'ammenda complessiva di 0,43 milioni di EUR(10).

(5) Westfalen ha presentato ricorso(11) al Tribunale di primo grado in data 4 ottobre e ha contestato la decisione sulla base di determinate argomentazioni, ivi compreso il fatto di non aver partecipato alla riunione del marzo 1994.

(6) A seguito del ricorso, la Commissione ha realizzato di aver commesso un errore materiale nella propria valutazione in quanto non aveva tenuto conto del fatto che Westfalen non era in effetti rappresentata nella summenzionata riunione del marzo 1994 ma solo in quella dell'ottobre 1994(12).

(7) Va pertanto affermato che Westfalen ha partecipato ai seguenti accordi/pratiche concordate:

a) fissazione di aumenti di prezzo da ottobre 1994 a dicembre 1995, ossia la fine dell'anno in cui dovevano essere attuati gli aumenti di prezzo;

b) fissazione di periodi di moratoria da ottobre 1994 a gennaio 1995 per dare attuazione ai suddetti aumenti di prezzo;

c) fissazione di prezzi minimi da ottobre 1994 a dicembre 1995, ossia la fine dell'anno per cui detti prezzi sono stati concordati.

(8) Di conseguenza va affermato che Westfalen ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato da ottobre 1994 a dicembre 1995 e che ha partecipato ai seguenti accordi e/o pratiche concordate:

a) fissazione di aumenti di prezzo da ottobre 1994 a dicembre 1995;

b) fissazione di periodi di moratoria da ottobre 1994 a gennaio 1995;

c) fissazione di prezzi minimi da ottobre 1994 a dicembre 1995.

(9) Di conseguenza, con il medesimo importo di partenza e riducendo al 10 % l'aumento previsto in base alla durata dell'infrazione, la Commissione avrebbe dovuto fissare l'importo di base dell'ammenda da comminare a Westfalen a 0,49 milioni di EUR. L'ammenda calcolata dopo aver tenuto conto delle circostanze attenuanti applicabili all'impresa in questione e fatta salva l'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole deve pertanto ammontare a 0,41 milioni di EUR; l'ammenda complessiva applicabile all'impresa deve ammontare a 0,41 milioni di EUR.

(10) La presente modifica non ha conseguenze per le altre parti interessate dalla decisione né per il resto della decisione relativo a Westfalen.

(11) La differenza tra l'importo dell'ammenda comminata a Westfalen nella decisione, già pagato dall'impresa (0,43 milioni di EUR), e l'importo modificato dell'ammenda relativo a Westfalen, come ridotto dalla presente decisione (0,41 milioni di EUR), pari a 0,02 milioni di EUR, verrà rimborsata all'impresa,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/207/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, le parole "Westfalen Gassen Nederland BV da marzo 1994 a dicembre 1995" sono sostituite con "Westfalen Gassen Nederland BV da ottobre 1994 a dicembre 1995";

2) all'articolo 3, le parole "Westfalen Gassen Nederland BV 0,43 milioni di EUR" sono sostituite con "Westfalen Gassen Nederland BV 0,41 milioni di EUR".

Articolo 2

Sono destinatarie della presente decisione:

AGA AB S - 181 81 Lidingö

Air Liquide BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland

Air Products Nederland BV Klaprozenweg 101

Noordpoort

1033 NN Amsterdam Nederland

BOC Group plc Chertsey Road Windlesham GU20 6HJ - Surrey United Kingdom

Messer Nederland BV Middenweg 17 4782 PM Moerdijk Nederland

NV Hoek Loos Havenstraat 1 Postbus 78 3100 AB Schiedam Nederland

Westfalen Gassen Nederland BV Rigastraat 20 7418 EW Deventer Nederland

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2003.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3) GU L 84 dell'1.4.2003, pag. 1.

(4) Considerando 205 della decisione.

(5) Considerando 393 della decisione.

(6) Considerando 433 della decisione.

(7) Considerando 436 della decisione.

(8) Considerando 438 della decisione.

(9) Considerando 449 e 450 della decisione.

(10) Considerando 460 della decisione.

(11) Causa T-303/02 Westfalen contro Commissione (GU C 305 del 7.12.2002, pag. 25).

(12) Cfr. tabella 5 al considerando 106 della decisione.

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