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Dokumentas 32003D0325

    2003/325/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1498]

    GU L 117 del 13.5.2003, p. 40—41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/10/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/325/oj

    32003D0325

    2003/325/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1498]

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0040 - 0041


    Decisione della Commissione

    del 12 maggio 2003

    recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3

    [notificata con il numero C(2003) 1498]

    (I testi in lingua francese, finlandese e svedese sono i soli facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/325/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una revisione completa delle norme comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, comportando tra l'altro l'introduzione di una serie di requisiti rigorosi. Prevede inoltre la possibilità di adottare le opportune misure transitorie.

    (2) Alla luce del carattere rigoroso di tali requisiti, è necessario prevedere misure transitorie a favore della Francia e della Finlandia in modo da accordare alle imprese il tempo sufficiente per adeguarsi. Inoltre occorre sviluppare ulteriormente la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e gli usi alternativi dei sottoprodotti di origine animale, nonché metodi per l'eliminazione di tali sottoprodotti.

    (3) Di conseguenza, deve essere concessa alla Francia e alla Finlandia una deroga, come misura temporanea, in modo da consentire loro di autorizzare gli operatori a continuare ad applicare la normativa nazionale in materia di separazione degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3.

    (4) Per prevenire rischi alla salute pubblica e degli animali, adeguati sistemi di controllo devono essere mantenuti in Francia e Finlandia durante il periodo di vigenza delle misure transitorie.

    (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroga relativa alla separazione completa degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3

    A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1 del capitolo I dell'allegato VI o dal paragrafo 1 del capitolo I dell'allegato VII del citato regolamento, Francia e Finlandia sono autorizzate a continuare a concedere riconoscimenti su base individuale rispettivamente fino al massimo al 30 aprile 2004 (Francia) e fino al 31 ottobre 2005 (Finlandia) agli operatori di locali e installazioni conformemente alla normativa nazionale, per l'applicazione di tali norme per quanto attiene alla separazione completa degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3, purché le norme nazionali:

    a) garantiscano che venga impedita la contaminazione incrociata tra le diverse categorie di materiali;

    b) si applichino unicamente ai locali e alle installazioni che applicavano tali norme alla data del 1o novembre 2002;

    c) rispettino gli altri requisiti specifici prescritti nei paragrafi da 2 a 9 del capitolo I dell'allegato VI e nei paragrafi da 2 a 10 del capitolo I dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    Articolo 2

    Misure di controllo

    L'autorità competente adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori autorizzati di locali e installazioni rispettino le condizioni stabilite all'articolo 1.

    Articolo 3

    Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione

    1. I riconoscimenti su base individuale concessi dall'autorità competente per la separazione completa degli impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 vengono immediatamente e definitivamente ritirati a qualsiasi operatore, locale o installazione laddove non siano più soddisfatte le condizioni prescritte dalla presente decisione.

    2. L'autorità competente ritira ogni riconoscimento concesso a norma dell'articolo 1 entro il 30 aprile 2004 per quanto riguarda la Francia ed entro il 31 ottobre 2005 per quanto attiene alla Finlandia.

    L'autorità competente concede un riconoscimento finale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 unicamente qualora sulla base delle sue ispezioni constati che i locali e le installazioni di cui all'articolo 1 soddisfano tutti i requisiti di tale regolamento.

    3. Il materiale non conforme ai requisiti di cui alla presente decisione è eliminato secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.

    Articolo 4

    Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati

    Francia e Finlandia adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 5

    Applicabilità

    1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2003 e fino al 30 aprile 2004 per quanto attiene alla Francia.

    2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2003 e fino al 31 ottobre 2005 per quanto attiene alla Finlandia.

    Articolo 6

    Destinatari

    La Repubblica francese e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

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