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Document 32002R2208

Regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

GU L 337 del 13.12.2002, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 24/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2208/oj

13.12.2002   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/21


REGOLAMENTO (CE) N. 2208/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2002

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso degli esercizi 2000, 2001 e 2002, occorre modificare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 previste dal regolamento (CE) n. 1557/2001 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1366/2002 (3), al fine di migliorarne il regime. Data l'entità delle modifiche necessarie, occorre, nell'intento di garantire la trasparenza a tutti gli interessati, sostituire il regolamento (CE) n. 1557/2001.

(2)

Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.

(3)

L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.

(4)

Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di ammissibilità dei richiedenti, i criteri di esclusione, i criteri generali di selezione e i criteri di aggiudicazione delle azioni definite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.

(5)

Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre pertanto esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una cauzione di importo equivalente.

(6)

Per consentire ad un numero quanto più ampio possibile di interessati di beneficiare delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.

(7)

La Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari e delle azioni d'informazione finanziate. Al fine di disciplinare i diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione, la Commissione stipula una convenzione con il beneficiario. Ciascuna convenzione deve contenere disposizioni esplicite circa il potere di controllo della Commissione.

(8)

L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), sulle azioni finanziate in applicazione del presente regolamento può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.

(9)

Tenuto conto dei termini per la pubblicazione dell'invito a presentare proposte, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del regolamento.

(10)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune, sotto forma di programmi d'attività e di azioni specifiche suscettibili di beneficiare di una sovvenzione comunitaria, contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

«azione d'informazione specifica» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000: un evento informativo limitato nel tempo e nello spazio, realizzato in base ad un unico bilancio;

b)

«programma di attività annuale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000: un insieme comprendente da due a cinque azioni d'informazione specifiche;

c)

«azioni d'informazione»: le azioni d'informazione specifiche e i programmi di attività annuali.

Articolo 3

Invito a presentare proposte

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, al più tardi il 31 luglio di ogni anno, un invito a presentare proposte di azioni di informazione che indica segnatamente i temi e i tipi di azioni prioritarie, il pubblico bersaglio, le modalità di realizzazione, la data ultima per l'invio delle proposte stesse, il periodo di realizzazione dei lavori inerenti alle azioni, le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e di aggiudicazione, i costi eleggibili nonché il metodo di valutazione delle domande in vista dell'assegnazione delle sovvenzioni.

Per l'anno 2002, l'invito a presentare proposte sarà pubblicato al più tardi il 31 dicembre 2002.

Articolo 4

Condizioni di ammissibilità per gli offerenti

1.   Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private; nel caso di programmi di attività annuali realizzati in partenariato, anche i partner devono essere privati;

b)

non avere scopo di lucro;

c)

essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni;

2.   Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni.

3.   Nel caso in cui la convenzione di cui all'articolo 8 dovesse prevedere il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente costituisce una cauzione bancaria di importo equivalente, secondo il modello fornito dai servizi della Commissione.

Tale cauzione non è chiesta nel caso in cui l'offerente sia un organismo pubblico.

Articolo 5

Cause di esclusione degli offerenti

Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie seguenti:

a)

siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a loro carico sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

nei loro confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)

abbiano commesso, in materia professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d)

non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e)

nei loro confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)

a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;

g)

abbiano alterato gravemente la verità nelle dichiarazioni e informazioni da essi fornite.

Articolo 6

Criteri di selezione e di aggiudicazione delle azioni

1.   Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario, l'offerente deve dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria.

2.   Le sovvenzioni sono assegnate sulla base dei criteri di qualità e di costo-efficacia enunciati nell'invito a presentare proposte.

Articolo 7

Tasso di contributo finanziario

1.   Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % delle spese ammissibili.

2.   Su richiesta dell'offerente, il tasso massimo di finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 % delle spese ammissibili per un'azione d'informazione specifica che presenti un interesse eccezionale come definito nell'invito a presentare proposte.

Articolo 8

Convenzione

1.   Sulla base dei criteri enunciati nel presente regolamento e nell'invito a presentare proposte, la Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari di un finanziamento comunitario e gli importi da assegnare.

2.   I diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione della Commissione formano oggetto di una convenzione stipulata tra la Commissione e i beneficiari.

Articolo 9

Annualità

Le sovvenzioni sono concesse su base rigorosamente annuale e non danno alcun diritto per gli anni successivi anche se l'azione rientra nel quadro di una strategia pluriennale.

Articolo 10

Informazione del comitato del FEAOG

Il comitato del Fondo è informato:

a)

del contenuto dell'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione;

b)

delle azioni d'informazione specifiche e dei programmi di attività annuali che hanno beneficiato di una sovvenzione;

c)

delle attività intraprese su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 11

Pubblicità

Un elenco dei beneficiari e delle azioni d'informazione finanziate nel quadro del presente regolamento, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto e del tasso della partecipazione finanziaria, è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1557/2001 è abrogato. Esso continua ad applicarsi alle azioni d'informazione approvate dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

(2)  GU L 205 del 31.7.2001, pag. 25.

(3)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 29.

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


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