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Document 32002R1972

    Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    GU L 305 del 7.11.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1972/oj

    32002R1972

    Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 07/11/2002 pag. 0001 - 0003


    Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio

    del 5 novembre 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE) n. 384/96(1), il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.

    (2) È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. L'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), contiene una tale definizione che riprende quella di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994(3).

    (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede, tra l'altro, che quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto, il valore normale dev'essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. È opportuno chiarire quali circostanze si considerano determinare una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Tali circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l'offerta e la domanda, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sui costi e prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi. Evidentemente ogni chiarimento dato in questo contesto non può essere considerato esaustivo, data la grande varietà di possibili situazioni di mercato particolari che non consentono un valido confronto.

    (4) Si ritiene opportuno fornire indicazioni su come intervenire quando, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. In tali circostanze i dati pertinenti dovrebbero essere ricavati da fonti che non hanno subito queste distorsioni. Tra le fonti possono figurare i costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. I dati pertinenti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte in esame oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte.

    (5) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96, modificato in particolare dai regolamenti (CE) n. 905/98(4) e (CE) n. 2238/2000(5) prevede, tra l'altro, che nel caso di importazioni dalla Federazione russa, per i produttori che dimostrino la prevalenza delle condizioni di mercato nella produzione e nella vendita del prodotto in questione, il valore normale possa essere calcolato secondo il regime vigente nei paesi ad economia di mercato. Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dalla Federazione russa nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto dalle conclusioni del vertice Russia-Unione europea del 29 maggio 2002, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori russi il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96.

    (6) L'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 384/96 prevede l'adeguamento del valore normale e del prezzo all'esportazione in caso di pagamento di commissioni. È opportuno chiarire che, in linea con la prassi normalmente seguita dalla Commissione e dal Consiglio, tali adeguamenti dovrebbero essere effettuati anche se le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come acquirente e venditore.

    (7) Il regolamento (CE) n. 384/96 non specifica i criteri secondo i quali può essere concesso a un esportatore, il cui valore normale sia stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), un dazio individuale calcolato confrontando detto valore normale con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri precisi per la concessione del trattamento individuale. Si può pertanto tener conto dei prezzi all'esportazione degli esportatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 nei casi in cui le attività di esportazione vengono decise liberamente dalla società, la proprietà e il controllo della società sono sufficientemente indipendenti e l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi antidumping individuali. Per ottenere il trattamento individuale, gli esportatori devono presentare richieste debitamente motivate dimostrando, nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, che sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; che i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente e che le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato. Si dovrebbe dimostrare altresì che la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato.

    (8) L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

    (9) Per la certezza del diritto, è necessario stabilire che tali modifiche si dovrebbero applicare quanto prima a tutte le nuove inchieste,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 384/96 è modificato nel modo seguente:

    1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: "Per determinare se due parti sono associate occorre tener conto della definizione di 'parti collegate', di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6).";

    2) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente: "Ai sensi della frase precedente, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.";

    3) all'articolo 2, paragrafo 5, dopo la prima frase è inserita la frase seguente: "Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.";

    4) nella prima frase dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), i termini "la Federazione russa" sono soppressi;

    5) all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è aggiunta la frase seguente: "Nel termine 'commissione' si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.";

    6) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.

    Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:

    a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

    b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

    c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

    d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;

    e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.";

    7) all'articolo 18, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente: "Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. Pedersen

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

    (3) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 119.

    (4) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

    (5) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

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