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Document 32002R1486

Regolamento (CE) n. 1486/2002 della Commissione, del 19 agosto 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

GU L 223 del 20.8.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1486/oj

32002R1486

Regolamento (CE) n. 1486/2002 della Commissione, del 19 agosto 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 20/08/2002 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1486/2002 della Commissione

del 19 agosto 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio(1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per consentire un computo adeguato delle quantità di cotone non sgranato interessate, occorre precisare il concetto di produzione ammissibile all'aiuto e quello di produzione effettiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone(3).

(2) L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 autorizza gli Stati membri a limitare le superfici ammissibili all'aiuto in base, tra l'altro, a criteri agroambientali. Nella misura in cui lo Stato membro si avvale di tale disposizione, le quantità di cotone ottenute dalle superfici che superano il limite imposto possono essere sgranate e immesse sul mercato, ma non possono beneficiare del regime di aiuti comunitari né sono sottoposte all'obbligo del rispetto del prezzo minimo.

(3) L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1591/2001 richiede la comunicazione, entro il 15 maggio di ogni campagna, di informazioni sulle quantità per le quali è stato concesso l'aiuto. Per consentire una conoscenza quanto più completa possibile della realtà del raccolto che grava il mercato, si deve prevedere anche la comunicazione di informazioni sulle quantità per le quali l'aiuto non è stato concesso.

(4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1591/2001, lo Stato membro verifica l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici seminate a cotone, mediante un controllo in loco che verta almeno sul 5 % delle dichiarazioni. L'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede un adeguamento delle superfici dichiarate quando non coincidono con quelle constatate in occasione del controllo. La conoscenza quanto più precisa possibile dell'esattezza delle dichiarazioni delle superfici costituisce un elemento importante per la gestione del regime di aiuto, soprattutto nel quadro delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1501/2001. Per il controllo sul posto del 5 % delle dichiarazioni delle superfici occorre quindi prevedere una data limite che consenta di verificare effettivamente il rispetto delle misure nazionali di limitazione della superficie.

(5) Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1591/2001 elenca le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. È necessario prevedere anche la comunicazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: "La quantità ammissibile all'importo dell'aiuto in euro per 100 chilogrammi di cui al primo comma corrisponde alla quantità di cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile, ottenuta dalle superfici dichiarate in conformità dell'articolo 9 e non escluse dal regime di aiuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, che i produttori hanno consegnato alle imprese di sgranatura e per la quale sono rispettate le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11 e 12.";

2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici seminate a cotone, mediante un controllo in loco che verte sul 5 % almeno delle dichiarazioni, da effettuarsi entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione interessata.";

3) all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti: "iv) una ricapitolazione delle quantità consegnate dai produttori alle imprese di sgranatura e corrispondenti alla produzione effettiva, specificate all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma;

v) una ricapitolazione delle quantità consegnate dai produttori alle imprese di sgranatura e per le quali non è stato concesso l'aiuto per la campagna in corso, suddivise per categoria di esclusione.";

4) all'articolo 15, è aggiunto il paragrafo 7 seguente: "7. Gli Stati membri produttori comunicano, entro il 30 settembre di ogni anno, le sanzioni prese e in esame ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, per la campagna di commercializzazione precedente.";

5) all'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente: "La produzione effettiva di cui al primo comma corrisponde alla produzione totale di cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile, ottenuta dalle superfici dichiarate in conformità dell'articolo 9 e non escluse dal regime di aiuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, che i produttori hanno consegnato alle imprese di sgranatura."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 12.

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