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Document 32002R1147

Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea

GU L 170 del 29.6.2002, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2018; abrogato da 32018R0581

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1147/oj

32002R1147

Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0008 - 0010


Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio

del 25 giugno 2002

che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno semplificare le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione doganale delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili.

(2) Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno sospendere i dazi doganali autonomi applicabili a tali merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea rilasciati da una parte autorizzata dalle autorità aeronautiche della Comunità o di un paese terzo.

(3) Tenuto conto del fatto che i prezzi delle parti e delle componenti usate nel settore aeronautico sono di solito almeno tre volte più elevati di quelli praticati su merci simili utilizzate ad altri fini, il rischio che le merci importate in esenzione doganale possano essere utilizzate in altri settori industriali è molto ridotto.

(4) La sospensione alleggerirebbe le formalità amministrative per gli operatori economici del settore aeronautico, poiché ridurrebbe la necessità per dette società di fare ricorso ai regimi doganali sospensivi, quali il trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare, il regime di perfezionamento attivo o il regime di deposito doganale. Inoltre, essa consentirebbe alle piccole e medie imprese, che finora non hanno avuto la possibilità di fare ricorso ai regimi doganali sospensivi, di diventare più competitive rispetto ai principali operatori del settore.

(5) Dato che le merci non sono sempre accompagnate da certificati di idoneità alla navigazione aerea durante il trasporto, sarebbe opportuno prevedere una procedura che consenta alle autorità doganali di identificare i certificati in occasione delle verifiche in loco successive all'immissione in libera pratica del prodotto.

(6) Tenuto conto della complessità delle norme applicabili al settore aeronautico, è opportuno che le autorità doganali possano ricorrere, a spese dell'importatore, alla consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, se hanno validi motivi per ritenere che i certificati di idoneità alla navigazione aerea siano stati falsificati e che la questione non possa essere risolta altrimenti. Tuttavia, prima di avviare tale azione, le autorità doganali dovrebbero valutare i costi rispetto al volume delle importazioni e all'importo dei dazi in gioco, per evitare che, nel caso in cui emerga che non c'è stata violazione delle norme, il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi sia stato annullato dalle spese per la consulenza dell'esperto.

(7) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri circa la loro esperienza nell'applicazione del presente regolamento.

(8) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle parti, alle componenti e alle altre merci destinate ad essere inserite o utilizzate negli aeromobili civili, classificati ai capitoli 25-97 della tariffa doganale comune, per le quali una parte autorizzata dalle autorità aeronautiche della Comunità o di un paese terzo ha rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea.

Articolo 2

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione della copia originale del certificato di idoneità alla navigazione aerea alle autorità doganali quando le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Se non è possibile presentare la copia originale di detto certificato all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci, la sospensione è subordinata all'inserimento di una dichiarazione, firmata dal venditore delle merci in questione, redatta sulla fattura commerciale o su un documento allegato. Un modello di dichiarazione figura nel paragrafo A dell'allegato.

2. Nella casella 44 del documento amministrativo unico ("DAU") l'importatore inserisce il testo indicato nel paragrafo B dell'allegato.

3. Se le merci sono immesse in libera pratica nell'ambito di procedure semplificate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), l'importatore inserisce nel DAU (casella 44) o in un documento sostitutivo autorizzato il testo indicato nel paragrafo B dell'allegato.

In questi casi, la sospensione è subordinata alla presentazione dei documenti indicati nel paragrafo 1 secondo le modalità dell'autorizzazione della procedura semplificata quando all'ufficio doganale competente è presentata la dichiarazione complementare.

Articolo 3

Se hanno validi motivi per sospettare che i certificati di idoneità alla navigazione aerea siano stati falsificati e se la questione non può essere risolta altrimenti, le autorità doganali possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, a spese dell'importatore.

In questi casi, le autorità doganali tengono conto del volume d'importazione e dell'importo dei dazi in questione, per evitare che l'importatore benefici del fatto che la sospensione del dazio è annullata dalle spese di consulenza, nel caso in cui l'inchiesta stabilisca che non c'è stata violazione delle norme per il rilascio dei certificati.

Articolo 4

Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento di base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Matas I Palou

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ALLEGATO

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