Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1146

    Regolamento (CE) n. 1146/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 3050/95 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei

    GU L 170 del 29.6.2002, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1146/oj

    32002R1146

    Regolamento (CE) n. 1146/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 3050/95 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0007 - 0007


    Regolamento (CE) n. 1146/2002 del Consiglio

    del 25 giugno 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 3050/95 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 3050/95(1) ha sospeso integralmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione dei veicoli aerei. Tuttavia, i dazi all'importazione applicabili sono sospesi soltanto quando tali prodotti sono soggetti ad un controllo della loro destinazione particolare ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(2) (in seguito denominato il "codice doganale"), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario(3), vale a dire quando sono utilizzati esclusivamente per gli aeromobili.

    (2) Sospensioni tariffarie analoghe, insieme alle stesse disposizioni del codice doganale relative alla destinazione particolare, sono state introdotte nel titolo II, punto B, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata in relazione all'accordo GATT sugli aeromobili. La destinazione particolare per questi prodotti copre la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione dei veicoli aerei civili e dei simulatori di volo ad uso civile.

    (3) Tenuto conto di quanto summenzionato, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 3050/95 per conformare le disposizioni relative alla destinazione particolare alle disposizioni previste nella nomenclatura combinata ed estendere la sospensione tariffaria autonoma introdotta dal regolamento (CE) n. 3050/95 ai simulatori di volo ad uso civile. L'estensione semplificherà altresì la gestione e il controllo della destinazione particolare per gli operatori economici e per le autorità doganali.

    (4) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3050/95, la prima frase è sostituita dalla seguente: "I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi, purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei di un peso a vuoto superiore a 2000 chilogrammi e di simulatori di volo ad uso civile."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Matas I Palou

    (1) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 1.

    (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

    (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

    Top