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Document 32002R0076

Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

GU L 16 del 18.1.2002, pp. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/76/oj

32002R0076

Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 18/01/2002 pag. 0003 - 0008


Regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione

del 17 gennaio 2002

relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000(2), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti.

(2) La situazione del mercato dell'acciaio si è fortemente deteriorata nel 2001 a causa dell'azione cumulata di diversi fattori, e in modo particolare del forte rallentamento dell'economia mondiale, registrato fin dall'inizio del 2001, e dell'inizio di recessione constatato a partire dal secondo semestre in talune economie, come l'economia statunitense.

(3) Il mercato dell'acciaio è perturbato anche dall'incertezza e dai comportamenti di anticipazione legati al rischio che siano adottate restrizioni alle importazioni negli Stati Uniti al termine dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia "Section 201" condotta dall'amministrazione degli Stati Uniti.

(4) Qualora siano effettivamente introdotte misure di restrizione delle importazioni sul mercato statunitense, sono da prevedere notevoli fluttuazioni della struttura degli scambi internazionali e in particolare spostamenti di correnti degli scambi in direzione del mercato comunitario. Tali spostamenti possono provocare un pregiudizio grave all'industria siderurgica comunitaria.

(5) Dagli indicatori economici disponibili e dalle stime per il 2001 emergono le seguenti tendenze.

A) Produzione. Nel 2001 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità si situerà con ogni probabilità attorno a 159 milioni di tonnellate. Questa stima indica una produzione non solo in calo del 2,5 % rispetto al 2000 (163,2 milioni di tonnellate), ma inferiore anche ai livelli registrati nel 1997 (159,4 milioni di tonnellate) e nel 1998 (159,7 milioni di tonnellate).

B) Importazioni. Nel 2001 le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici CECA da tutti i paesi terzi resteranno in larga misura allo stesso livello dell'anno precedente, ossia attorno a 25 milioni di tonnellate. Per confronto, nel 1996 le importazioni comunitarie ammontavano a 12,2 milioni di tonnellate. Negli ultimi cinque anni le importazioni siderurgiche della Comunità sono pertanto più che raddoppiate.

C) Esportazioni. Le esportazioni di prodotti siderurgici CECA dalla Comunità si sono contratte nel corso del 2001, stabilizzandosi probabilmente attorno a 21 milioni di tonnellate, il che rappresenta un calo rispetto all'anno precedente dell'8 % circa. Per confronto, nel 1996 le esportazioni comunitarie hanno raggiunto 28 milioni di tonnellate. Particolarmente colpite sono state le esportazioni verso il mercato statunitense e canadese, che hanno subito diminuzioni stimate ammontare rispettivamente al 36 % e 32 %. Questo fenomeno è destinato ad amplificarsi ulteriormente nel 2002, se saranno adottate misure restrittive sul mercato statunitense. Per l'insieme del 2001 la Comunità dovrebbe essere un importatore netto di prodotti siderurgici, con un deficit della bilancia commerciale superiore a 4 milioni di tonnellate. Nel 1996 la Comunità aveva registrato un'eccedenza commerciale dell'ordine di 15,8 milioni di tonnellate.

D) Prezzi. I prezzi dei prodotti siderurgici hanno avuto nel 2001 un andamento inferiore del 18 % alla media dei prezzi registrati nel corso del 2000.

(6) Poiché il campo dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia "Section 201" comprende i tubi e non possono di conseguenza essere escluse eventuali misure restrittive degli Stati Uniti relative a questi prodotti, sembra necessario estendere la presente vigilanza preventiva ai tubi.

(7) Le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione(5) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/2001(6).

(8) Gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni.

(9) Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.

(10) L'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi.

(11) Tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento quindi dev'essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.

(12) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

(13) Gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile.

(14) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.

(15) Va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi. Il presente regolamento non si applica ai prodotti originali dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò vale per le importazioni originarie di tutti i paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originali dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e della Turchia. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata "Nomenclatura combinata" oppure, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94(7), relativo al regime comune applicabile alle importazioni, o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA;

b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) la designazione precisa delle merci, compresi:

- la denominazione commerciale,

- i codici della nomenclatura combinata (NC),

- il paese d'origine,

- il paese di provenienza;

e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in euro, per voce della nomenclatura combinata;

g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione(8);

h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;

i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto;

j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole: "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità."

L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza.

7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti e al richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;

b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000.

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

(2) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

(3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

(5) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

(6) GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3.

(7) Modificato dal regolamento (CE) n. 139/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996 (GU L 21 del 27.7.1996, pag. 7), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

(8) In base ai criteri contenuti nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (2002)

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 91 (1)

7211 23 99 (2)

7211 29 20

7211 29 50 (3)

7211 29 90 (4)

7211 90 11

7211 90 90 (5)

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7226 11 10

7226 11 90 (6)

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90 (7)

7226 91 10

7226 91 90

7226 99 20

7227 90 10

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

Tutta la voce NC 7304 (8)

Tutta la voce NC 7306 (9)

7307 93 11 (10)

7307 93 19 (11)

7307 99 30 (12)

7307 99 90 (13)

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BËLGIË

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 29 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax: (49-61) 96 9 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1 GR - 10563 Αθήνα Φαξ: (301) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières

DIGITIP

12, rue Villiot - Bâtiment Le Bervil F - 75572 Paris cedex 12 Fax (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 526 06 98 M.i.v. 18 januari 2002

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Av. da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Fax: (351) 21 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Faksi: (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House, West Precinct Billingham, Cleveland UK - TS23 2NF Fax: (44-1642) 533 557

(1) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(2) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(3) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(4) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(5) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(6) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(7) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(8) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(9) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(10) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(11) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(12) Prodotti contemplati dal trattato CE.

(13) Prodotti contemplati dal trattato CE.

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