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Document 32002D0596

2002/596/CE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA

GU L 194 del 23.7.2002, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/596/oj

32002D0596

2002/596/CE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0036 - 0036


Decisione del Consiglio

del 19 luglio 2002

relativa alle conseguenze della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sugli accordi internazionali conclusi dalla CECA

(2002/596/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In base all'articolo 97 del trattato CECA, quest'ultimo giungerà a scadenza il 23 luglio 2002.

(2) La CECA ha concluso una serie di accordi internazionali con paesi terzi.

(3) Tali accordi non prevedono la possibilità della scadenza del trattato CECA.

(4) Le materie disciplinate dal trattato CECA, ivi compreso l'articolo 133, saranno incorporate nel trattato che istituisce la Comunità europea.

(5) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno stabilito che la CE subentri nei diritti e negli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi dalla CECA(1).

(6) Si ritiene che sia nell'interesse della CE portare avanti tali accordi internazionali e trasferirli alla CE in seguito alla scadenza del trattato CECA.

(7) Alcuni dei suddetti accordi potrebbero richiedere delle modifiche tecniche al fine di renderli compatibili con la normativa CE.

(8) Sarà necessario informare di conseguenza i paesi terzi interessati,

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 2002, i diritti e gli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi dalla CECA con paesi terzi sono trasferiti alla CE.

Articolo 2

La Commissione informa i paesi terzi interessati del trasferimento alla CE dei diritti e degli obblighi della CECA che scaturiscono dagli accordi in questione. Essa apporta inoltre tutte le modifiche tecniche necessarie al fine di rendere gli accordi compatibili con la normativa CE e, ove opportuno, negozia le modifiche riguardanti gli accordi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

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