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Document 32002D0049

    2002/49/CE: Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2002, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 293]

    GU L 21 del 24.1.2002, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/49(1)/oj

    32002D0049

    2002/49/CE: Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2002, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 293]

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 24/01/2002 pag. 0030 - 0031


    Decisione della Commissione

    del 23 gennaio 2002

    che modifica per la seconda volta la decisione 2001/304/CE relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

    [notificata con il numero C(2002) 293]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/49/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

    vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(4), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(5), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f),

    vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale(6), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(7), in particolare l'articolo 3, sezione A, punto 7, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/740/CE, del 19 ottobre 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(8), modificata da ultimo dalla decisione 2002/37/CE(9).

    (2) La decisione 2001/172/CE della Commissione(10) e quindi le decisioni 2001/356/CE(11) e 2001/740/CE hanno limitato la spedizione dalla Gran Bretagna di carni fresche di animali sensibili e di prodotti a base di carne ottenute da tali carni a meno che siano state soddisfatte determinate condizioni.

    (3) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2001/304/CE, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(12), modificata da ultimo dalla decisione 2001/345/CE(13).

    (4) L'ultimo focolaio di afta epizootica in Gran Bretagna è stato registrato il 30 settembre 2001, oltre tre mesi orsono, e la sorveglianza sierologica effettuata per giustificare la soppressione delle misure restrittive connesse è stata completata in tutta la Gran Bretagna.

    (5) Il miglioramento della situazione sanitaria consente di revocare la maggior parte delle restrizioni, in particolare quelle applicabili alla spedizione dalla Gran Bretagna di prodotti di origine animale e della maggior parte degli animali vivi delle specie sensibili.

    (6) A titolo tuttavia cautelativo, la situazione richiede tuttora il mantenimento di controlli rigorosi sulle spedizioni di carni e prodotti a base di carne non ammissibili agli scambi che sono stati ottenuti da animali di specie sensibili macellati tra il 1o febbraio 2001, data della possibile introduzione del virus, e il 23 aprile 2001, data notificata ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2001/304/CE.

    (7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2001/304/CE.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2001/304/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 72/461/CEE, le carni fresche che soddisfano i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, ottenute da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, le carni fresche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE, ottenute da altri animali artiodattili originari della Gran Bretagna, e le carni trasformate in Gran Bretagna durante il periodo compreso tra il 1o febbraio 2001 e la data dell'entrata in vigore della presente decisione non devono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE o al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE."

    2) All'articolo 1 il punto 5 è sostituito dal testo seguente: "5. In deroga al punto 1, le carni di cui è ammessa la spedizione dalla Gran Bretagna in virtù delle decisioni 2001/172/CEE, 2001/356/CE o 2001/740/CE della Commissione possono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE o al capitolo III dell'allegato I della direttiva 91/495/CEE."

    3) All'articolo 2, punto 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "In deroga al primo comma, i prodotti a base di carne che hanno subito uno dei trattamenti elencati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio o che nel corso della preparazione sono stati sottoposti uniformemente in tutta la massa ad un pH inferiore a 6, possono recare il bollo sanitario di cui al capitolo VI dell'allegato B della direttiva 77/99/CEE."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (4) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69).

    (5) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

    (6) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1).

    (7) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

    (8) GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.

    (9) GU L 15 del 17.1.2002, pag. 34.

    (10) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

    (11) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

    (12) GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

    (13) GU L 122 del 3.5.2001, pag. 31.

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