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Document 32001R2573

Regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

GU L 344 del 28.12.2001, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2573/oj

32001R2573

Regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0055 - 0056


Regolamento (CE) n. 2573/2001 della Commissione

del 20 dicembre 2001

che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.

(2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2002 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio(3).

(3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2002, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

(3) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Forme di presentazione commerciale:

- Interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento.

- Puliti: prodotti almeno eviscerati.

- Eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

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