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Document 32001R2565

Regolamento (CE) n. 2565/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95

GU L 344 del 28.12.2001, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2565/oj

32001R2565

Regolamento (CE) n. 2565/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0031 - 0034


Regolamento (CE) n. 2565/2001 della Commissione

del 27 dicembre 2001

recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000(4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca(7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca(8), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania(9), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia(10), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania(11), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi di alcuni prodotti agricoli che possono essere importati da taluni paesi, in esenzione totale dal dazio doganale, limitatamente a determinati contingenti tariffari, massimali o quantitativi di riferimento a partire dal 1o luglio 2000 sono stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1349/2000, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2341/2000 e (CE) n. 2766/2000 e i quantitativi di alcuni prodotti agricoli che possono essere importati con le stesse modalità a partire dal 1o gennaio 2001 sono stabiliti dall'allegato A, lettera b), del regolamento (CE) n. 2851/2000.

(2) La Commissione deve aprire contingenti tariffari di carni ovine e carni caprine per il 2002. Tali contingenti devono essere successivamente gestiti in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine(13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001(14).

(3) Per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa. Inoltre poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni è necessario un coefficiente di conversione.

(4) Poiché le importazioni sono gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi fissati per il 2002 corrispondono alla somma di metà del quantitativo del periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002 e di metà del quantitativo del periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003.

(5) È pertanto necessario adottare il presente regolamento della Commissione che fissa, per il 2002, contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0104 20 90 e 0204.

(6) A seguito delle difficoltà che si registrano nel settore ovino uruguayano, dovute all'insorgere di focolai di afta epizootica in tale paese, e per evitare un'interruzione delle forniture dall'Uruguay alla Comunità europea, occorre prevedere una deroga alle disposizioni degli articoli 11, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95 e consentire, in via eccezionale, la proroga fino al 25 gennaio 2002 della validità dei documenti di origine e dei titoli di importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2808/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante apertura, per il 2001, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine(15), modificato dal regolamento (CE) n. 272/2001.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari per i settori delle carni ovine e caprine per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 1.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 2.

3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 3.

4. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002, sono indicati nell'allegato, parte 4.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte B, del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 5

1. Con l'espressione "equivalente peso carcassa" utilizzata all'articolo 3 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

Articolo 6

In deroga alle disposizioni degli articoli 11, paragrafo 1, e 13 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, i documenti di origine e i titoli di importazione, rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2808/2000 per i quantitativi importati dall'Uruguay e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono validi fino al 25 gennaio 2002.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002. Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

(3) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

(4) GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.

(5) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

(6) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(7) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(8) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(9) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

(10) GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

(11) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

(12) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

(13) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(14) GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

(15) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 12.

ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE CONTINGENTI TARIFFARI PER IL 2002

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