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Document 32001R2538

Regolamento (CE) n. 2538/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per il 2002

GU L 341 del 22.12.2001, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2538/oj

32001R2538

Regolamento (CE) n. 2538/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per il 2002

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0073 - 0076


Regolamento (CE) n. 2538/2001 della Commissione

del 21 dicembre 2001

relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per il 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

(2) Ai sensi di detto regolamento, è possibile, in determinate circostanze, ricorrere a metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo alle domande corredate dalla prova di precedenti risultati in materia di importazioni.

(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2002 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2833/2000 della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2001 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio(3), si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare norme simili per il 2002.

(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è pertanto opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio "primo arrivato, primo servito", fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore mediante questo metodo.

(6) Per garantire una certa continuità degli scambi commerciali ed un'efficace gestione dei contingenti, occorre consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2002 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2001.

(7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, dovrebbe essere consentito agli operatori che abbiano utilizzato almeno il 50 % del quantitativo già autorizzato di chiedere un quantitativo ulteriore, sempreché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) Ai fini di una buona gestione, le autorizzazioni di importazione dovrebbero avere una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che però tale validità vada oltre la fine dell'anno. È opportuno che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione della disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un controllo e certificare (salvo specifica disposizione in altro senso) di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia essere autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2003, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione sia almeno del 50 % al momento della richiesta di proroga.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di fissare le norme relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati IIIB e IV del regolamento (CE) n. 517/97 per il 2002.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo il principio "primo arrivato, primo servito" in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori per quantitativi che non devono superare i massimali per operatore fissati nell'allegato al presente regolamento.

Detti massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda relativa al 2002, possano dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato per determinate categorie e determinati paesi terzi, nell'ambito delle licenze d'importazione concesse loro per il 2001, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per singola categoria.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2001 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli a norma del presente regolamento può presentare una nuova domanda, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato.

Articolo 4

1. Le autorità nazionali competenti possono notificare alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione di importazione a decorrere dal 3 gennaio 2002 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione della disponibilità dei quantitativi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e

b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; o

ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2002.

Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della domanda di proroga.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 303 del 20.11.2001, pag. 17.

(3) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 20.

ALLEGATO

Massimali di cui all'articolo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

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