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Document 32001R2534

    Regolamento (CE) n. 2534/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2001 al 28 febbraio 2002

    GU L 341 del 22.12.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2534/oj

    32001R2534

    Regolamento (CE) n. 2534/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2001 al 28 febbraio 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0027 - 0028


    Regolamento (CE) n. 2534/2001 della Commissione

    del 21 dicembre 2001

    relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1o luglio 2001 al 28 febbraio 2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2 e l'articolo 39, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/02-2005/06 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio(2), con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) che sono parti contraenti del protocollo 3 relativo allo zucchero ACP(3), dell'allegato V della convenzione ACP-CE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.

    (2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 39 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire, per la campagna di commercializzazione 2001/02, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2001/02 e a motivo del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro nonché dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per ciascuno Stato membro di raffinazione relativamente al periodo dal 1o luglio 2001 al 28 febbraio 2002.

    (3) Dette autorizzazioni devono tener conto dei quantitativi già autorizzati a norma delle decisioni della Commissione 2001/656/CE, del 3 agosto 2001, che istituisce misure transitorie per l'importazione in Portogallo e in Finlandia, all'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02, di zucchero greggio di canna preferenziale speciale destinato alla raffinazione(4) nonché 2001/787/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce misure transitorie per l'importazione in Portogallo, all'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02, di zucchero greggio di canna preferenziale speciale destinato alla raffinazione(5).

    (4) Ai sensi degli accordi conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo d'acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 2001/02.

    (5) Poiché gli accordi succitati riguardano il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2006, occorre che le misure previste dal presente regolamento siano applicabili con effetto retroattivo dal 1o luglio 2001.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o luglio 2001 al 28 febbraio 2002 sono aperti, nell'ambito della decisione 2001/870/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10:

    a) un contingente tariffario di 161000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il n. d'ordine 09.4097;

    e

    b) un contingente tariffario di 10000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dell'India, recante il n. d'ordine 09.4097.

    Articolo 2

    1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.

    2. Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

    3. I dazi all'importazione pagati per i quantitativi già importati nel quadro del regime di cui alle decisioni 2001/656/CE e 2001/787/CE sono rimborsati.

    Articolo 3

    Nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, espressi in zucchero bianco, possono essere importati dallo Stato membro corrispondentemente indicato:

    a) 30000 tonnellate, per quanto concerne la Finlandia;

    b) 141000 tonnellate, per quanto concerne il Portogallo continentale.

    Nei suddetti quantitativi sono inclusi quelli la cui importazione è stata autorizzata con le decisioni 2001/656/CE e 2001/787/CE.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

    (3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 267.

    (4) GU L 231 del 29.8.2001, pag. 11.

    (5) GU L 295 del 13.11.2001, pag. 22.

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