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Document 32001R2425

    Regolamento (CE) n. 2425/2001 del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    GU L 328 del 13.12.2001, p. 7–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2425/oj

    32001R2425

    Regolamento (CE) n. 2425/2001 del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 13/12/2001 pag. 0007 - 0019


    Regolamento (CE) n. 2425/2001 del Consiglio

    del 3 dicembre 2001

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente al verbale concordato tra la Comunità europea e le isole Færøer, la quota di busbana norvegese attribuita alle isole Færøer risulta più elevata di quella prevista dal regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio(2). Le possibilità di pesca per il 2001 relative a questo stock devono essere pertanto riviste.

    (2) La Comunità, a nome della Svezia, ha convenuto con la Polonia che il diritto di pescare aringhe in acque polacche attribuito alla Svezia è trasferito alle acque comunitarie.

    (3) È stato fissato un limite definitivo per le catture di capelin nell'Atlantico settentrionale. Occorre pertanto stabilire la quota definitiva delle catture comunitarie di tale stock nelle acque della Groenlandia.

    (4) L'area di distribuzione dello scorfano nell'ambito della zona della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) si sovrappone a talune aree della zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO). Occorre pertanto introdurre un meccanismo in grado di imputare le catture effettuate nelle due aree allo stesso stock, come raccomandato dalla NEAFC e dalla NAFO nella riunione del marzo 2001.

    (5) Nell'ambito della NAFO, nel marzo 2001 sono stati stabiliti nuovi limiti al numero di giorni di pesca del gamberello boreale.

    (6) Nel corso della riunione annuale del giugno 2001, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora. Benché la Comunità non faccia parte dell'organizzazione, è necessario attuare tali limiti per garantire una gestione durevole di questa risorsa alieutica.

    (7) Nel quadro della NEAFC, nel marzo 2001 è stata raccomandata l'introduzione di nuove zone protette per salvaguardare l'eglefino.

    (8) Nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) sono state raccomandate nel marzo 2001 nuove misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate dalla Comunità.

    (9) La Comunità europea, la Norvegia e le isole Færøer hanno raggiunto un accordo sulle modalità di concessione delle licenze di pesca.

    (10) La situazione biologica dello stock di melù non autorizza alcuna pesca supplementare in zone esterne alla giurisdizione internazionale del settore CIEM II. Di conseguenza un TAC pari a 0 dovrebbe essere introdotto per quest'anno relativamente alle zone nei settori CIEM I e II appartenenti alla zona di regolamentazione NEAFC.

    (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio.

    (12) Per garantire il sostentamento a lungo termine della Comunità è importante che la legislazione in materia di pesca concernente i TAC o le quote sia attuata nell'anno nel quale essi si applicano. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2848/2000 della Commissione è modificato come segue:

    1) La voce riportata nell'allegato I del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IB.

    2) La voce riportata nell'allegato IA del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IA.

    3) Le voci riportate nell'allegato II del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato IC.

    4) La voce riportata nell'allegato IIA del presente regolamento è inserita nell'allegato IC.

    5) L'allegato IE è modificato come segue:

    i) la voce riportata nell'allegato III del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente;

    ii) è aggiunta la voce riportata nell'allegato IV del presente regolamento.

    6) La voce riportata nell'allegato V del presente regolamento è aggiunta nell'allegato IF.

    7) L'allegato V è così modificato:

    i) Il punto 1 è sostituito dal seguente: "Nonostante le disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie indicata nell'allegato IV del medesimo regolamento, nel 2001 sono autorizzati i due modelli di finestre di fuga descritti nell'appendice I ed il modello descritto nell'appendice II del presente allegato."

    ii) È aggiunto il seguente punto 9: "9. Zona di protezione dell'eglefino

    La pesca dell'eglefino, ad eccezione di quella praticata con i palangari, è proibita nelle acque situate al di là delle zone che ricadono sotto la giurisdizione nazionale degli Stati membri, nella zona di protezione delimitata dalle coordinate seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    iii) L'allegato VI del presente regolamento è aggiunto sotto forma di appendice II.

    8) Le voci riportate nell'allegato VII del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato VI, parte I e parte II.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. Vandenbroucke

    (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

    (2) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VI

    Appendice I all'allegato V

    Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore "BACOMA"

    Finestra a maglie quadrate di 120 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

    La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

    Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

    Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

    È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

    Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).

    Collocazione della finestra

    La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).

    Dimensioni della finestra

    La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).

    La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

    Pezza di rete della finestra

    Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 120 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate (rigidità, resistenza e stabilità). Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

    Altre caratteristiche

    Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a-c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

    Figura 1

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    Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

    Figura 2

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    La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

    Figura 3

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    È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 - 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

    Figura 4a

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    Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

    Figura 4b

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    Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

    Figura 4c

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    Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

    ALLEGATO VII

    PARTE I

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE II

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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