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Document 32001R1223
Commission Regulation (EC) No 1223/2001 of 21 June 2001 amending Regulation (EC) No 713/2001 on the purchase of beef under Regulation (EC) No 690/2001
Regolamento (CE) n. 1223/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001
Regolamento (CE) n. 1223/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001
GU L 167 del 22.6.2001, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1223/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 1223/2001 della Commissione del 21 giugno 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni. (2) A norma dell'articolo 12, secondo comma, del suddetto regolamento, in alcuni Stati membri le norme relative alla gara possono essere applicate volontariamente fino al 30 giugno 2001, mentre in altri l'applicazione è obbligatoria. (3) L'applicazione degli articoli 2 e 12 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/2001(4), relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001. (4) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8. (3) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3. (4) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 29. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA Estado miembro/Medlemsstat/Mitgliedstaat/Κράτος μέλος/Member State/État membre/Stati membri/Lidstaat/Estado-Membro/Jäsenvaltiot/Medlemsstat Deutschland France Nederland Ireland