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Document 32001R1087
Commission Regulation (EC) No 1087/2001 of 1 June 2001 fixing the maximum subsidy on exports of husked long grain rice to Réunion pursuant to the invitation to tender referred to in Regulation (EC) No 2285/2000
Regolamento (CE) n. 1087/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000
Regolamento (CE) n. 1087/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000
GU L 149 del 2.6.2001, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1087/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0025 - 0025
Regolamento (CE) n. 1087/2001 della Commissione del 1o giugno 2001 che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione(5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione. (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima. (3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In base alle offerte presentate dal 28 al 31 maggio 2001 è fissata una sovvenzione massima pari a 333,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3. (3) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. (4) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19. (5) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.