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Dokument 32001R1082

    Regolamento (CE) n. 1082/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e rettifica il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000

    GU L 149 del 2.6.2001, s. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 30/11/2006; fine validata parziale art. 1 abrog. impl. da 32006R1669

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1082/oj

    32001R1082

    Regolamento (CE) n. 1082/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e rettifica il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000

    Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0019 - 0020


    Regolamento (CE) n. 1082/2001 della Commissione

    del 1o giugno 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e rettifica il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2001(3), reca le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. In particolare, l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce talune condizioni per quanto riguarda la presa in consegna e le ispezioni preventive.

    (2) ln deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 590/2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2001(4), stabilisce che possono essere acquistati all'intervento i quarti anteriori a cinque costole. Al fine di chiarire la situazione riguardo alle ispezioni preventive per la presa in consegna dei quarti, è necessario modificare le norme in vigore.

    (3) La versione in lingua inglese del regolamento (CE) n. 590/2001 presenta un errore all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Inoltre, all'articolo 1, paragrafo 7, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 590/2001 il termine "articolo" deve essere sostituito dal termine "paragrafo".

    (4) Occorre pertanto modificare e rettificare rispettivamente il regolamento (CE) n. 562/2000 e il regolamento (CE) n. 590/2001.

    (5) Date le circostanze, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 562/2000 è sostituito dal seguente: "L'ispezione preventiva viene effettuata su una partita di peso non superiore a 20 tonnellate di mezzene come definito dall'organismo d'intervento. Tuttavia, nei casi in cui l'offerta riguarda dei quarti, l'organismo di intervento può autorizzare una partita di peso superiore a 20 tonnellate di mezzene. Qualora il numero di mezzene rifiutate superi il 20 % del numero totale della partita, viene respinta l'intera partita in conformità del paragrafo 6."

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 590/2001 è rettificato come segue:

    1) (Riguarda soltanto la versione inglese).

    2) All'articolo 1, paragrafo 7, la prima frase dell'ultimo comma va letta come segue: "Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente paragrafo:".

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

    (3) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30.

    (4) GU L 120 del 28.4.2001, pag. 7.

    Op