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Document 32001R1043

Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 e (CE) n. 704/1999 che stabiliscono le modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari comunitari nei settori del pollame e delle uova

GU L 145 del 31.5.2001, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrog. impl. da 32007R1383 e 32007R1384

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1043/oj

32001R1043

Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 e (CE) n. 704/1999 che stabiliscono le modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari comunitari nei settori del pollame e delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0024 - 0027


Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione

del 30 maggio 2001

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 e (CE) n. 704/1999 che stabiliscono le modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari comunitari nei settori del pollame e delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(4), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui(6), modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione(7), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(9), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(10), modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000(11), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(12), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria(13), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia(14), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca(15), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce taluni concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca(16), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania(17), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia(18), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, dei 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania(19), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(20), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione(21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2719/1999(22), stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.

(2) Il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione(23), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000(24), reca apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(3) Il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione(25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/2000(26), stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra.

(4) Il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione(27), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000(28), recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame.

(5) Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione(29), modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97(30), stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele.

(6) Il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione(31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2865/2000(32), stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94.

(7) Il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione(33), stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95.

(8) Il regolamento (CE) n. 704/1999 della Commissione(34) stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'importazione di taluni prodotti nei settori delle uova e del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e abroga il regolamento (CEE) n. 903/90.

(9) La validità dei titoli d'importazione deve scadere al termine di ciascun anno contingentale, ossia il 31 dicembre o il 30 giugno. Per non interrompere gli scambi commerciali nell'ambito dei regimi d'importazione delle uova e del pollame e ai fini dell'efficienza amministrativa, è opportuno anticipare il periodo di presentazione delle domande di titoli al mese precedente ciascun trimestre. Allo scopo di assicurare un rilascio sufficientemente rapido dei titoli, è necessario limitare il periodo di presentazione delle domande da 10 a 7 giorni.

(10) Al fine di assicurare una corretta gestione dei quantitativi previsti nei regolamenti (CE) n. 1866/95, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97 e (CE) n. 1396/98, occorre fissare il termine ultimo di validità dei titoli alla fine di ciascun anno contingentale.

(11) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi d'importazione, la Commissione deve disporre di dati precisi comunicati dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. Per motivi di chiarezza si deve utilizzare un modello unico per le comunicazioni dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 1866/95, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 sono modificati come segue:

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2."

b) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento."

c) Al paragrafo 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: "La validità dei titoli non può tuttavia superare la fine dell'ultimo periodo dell'anno indicato all'articolo 2 per il quale il titolo è stato rilasciato."

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2."

b) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7: "7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento."

Articolo 3

I regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 sono modificati come segue:

a) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2."

b) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. Gli Stati membri notificato alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento."

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 704/1999 è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: "4. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 3."

b) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 9: "9. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che, non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento."

Articolo 5

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV ai regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 e (CE) n. 704/1999.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(4) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

(5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

(6) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1.

(7) GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3.

(8) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(9) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

(10) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

(11) GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.

(12) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

(13) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(14) GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

(15) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(16) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(17) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

(18) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

(19) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

(20) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

(21) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

(22) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 48.

(23) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

(24) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36.

(25) GU L 179 del 29.7.1995, pag. 26.

(26) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 10.

(27) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

(28) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.

(29) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48.

(30) GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

(31) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

(32) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 6.

(33) GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41.

(34) GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 29.

ALLEGATO

"ALLEGATO IV

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