EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0800

2001/800/PESC: Azione comune del Consiglio, del 19 novembre 2001, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

GU L 303 del 20.11.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/800/oj

32001E0800

2001/800/PESC: Azione comune del Consiglio, del 19 novembre 2001, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 20/11/2001 pag. 0005 - 0006


Azione comune del Consiglio

del 19 novembre 2001

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

(2001/800/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2000/794/PESC del Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente(1), scade il 31 dicembre 2001.

(2) In base al riesame dell'azione comune 2000/794/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(3) È importante altresì che l'azione svolta dall'Unione europea in Medio Oriente sia coordinata e coerente.

(4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Miguel Angel Moratinos quale rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato.

Articolo 2

Il rappresentante speciale ha mandato di:

a) istituire e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, gli Stati Uniti d'America e altri paesi interessati, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

b) seguire i negoziati di pace tra le parti ed essere pronto ad offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea qualora le parti lo richiedano;

c) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento alle clausole di tali accordi;

d) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;

e) riferire alle competenti istanze del Consiglio sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e l'azione da essa attualmente svolta nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea;

f) monitorare le azioni di entrambe le parti che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno statuto permanente;

g) sviluppare la cooperazione comune su questioni di sicurezza in seno al comitato permanente UE-autorità palestinese per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998;

h) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese operative connesse con la missione del rappresentante speciale ammonta a 1100000 EUR per l'anno 2002.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è destinato a coprire le spese del forum UE-Israele, delle task-force sullo statuto permanente nonché le spese connesse alla cooperazione del comitato UE-Palestina per la sicurezza.

3. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

4. La gestione delle spese operative è oggetto di un contratto fra il rappresentante speciale e la Commissione.

Articolo 4

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, compresa la costituzione della sua squadra, in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, e in piena associazione con la Commissione.

3. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

4. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

5. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

6. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 5

Il rappresentante speciale dipende direttamente dal segretario generale/alto rappresentante. È responsabile dinanzi a lui delle spese amministrative sostenute per le sue attività.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale presenta di propria iniziativa, o a richiesta, regolari relazioni al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante. Tali relazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

2. L'attuazione della presente azione comune è esaminata regolarmente, tenendo conto in particolare dello sviluppo di altri contributi dell'Unione europea alla regione e della coerenza con gli stessi.

3. In particolare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, provvede al coordinamento tra le attività del rappresentante speciale e quelle del consulente dell'Unione europea, nominato ai sensi dell'azione comune 2000/298/PESC del Consiglio, del 13 aprile 2000, relativa ad un programma di assistenza dell'Unione europea per sostenere l'Autorità palestinese nei suoi sforzi per contrastare le attività terroristiche organizzate nei territori sotto il suo controllo(2).

Articolo 7

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2002.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 8

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) GU L 318 del 16.12.2000, pag. 5.

(2) GU L 97 del 19.4.2000, pag. 4.

Top