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Document 32001E0555

Azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

GU L 200 del 25.7.2001, p. 5–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2014; abrogato da 32014D0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/555/oj

32001E0555

Azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 25/07/2001 pag. 0005 - 0011


Azione comune del Consiglio

del 20 luglio 2001

sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

(2001/555/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha raggiunto un accordo di massima sull'istituzione di un centro satellitare nell'Unione europea, che incorpori gli elementi pertinenti delle attuali strutture dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

(2) L'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea è essenziale per rafforzare le funzioni di allarme rapido e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in particolare della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD).

(3) Lo statuto e la struttura del centro dovrebbero consentirgli di soddisfare le esigenze dell'Unione europea e degli Stati membri e di svolgere le proprie funzioni in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie - in particolare con il centro comune di ricerca della Commissione - nazionali ed internazionali. Dovrebbe essere coerente con la strategia spaziale europea approvata dal Consiglio il 16 novembre 2000.

(4) Il centro satellitare dell'Unione europea dovrebbe avere personalità giuridica, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio e nel dovuto rispetto delle responsabilità politiche generali dell'Unione europea e delle sue istituzioni.

(5) Conformemente all'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. Questa disposizione non esclude tuttavia che la Danimarca partecipi alle attività civili del centro, in base alla sua dichiarata disponibilità a contribuire alla copertura delle spese del centro che non hanno implicazioni di difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Istituzione

1. È istituito un centro satellitare dell'Unione europea (CSUE) in seguito denominato "centro", che sarà operativo dal 1o gennaio 2002.

2. Il centro avrà sede a Torrejón de Ardoz, Spagna.

3. L'infrastruttura iniziale del centro sarà fornita dall'UEO.

Articolo 2

Missione

1. Il centro sostiene il processo decisionale dell'Unione nel contesto della PESC, in particolare della PESD, fornendo materiale risultante dall'analisi delle immagini satellitari e dei dati collaterali, ivi comprese, se del caso, le immagini aeree, conformemente agli articoli 3 e 4.

2. Uno Stato membro o la Commissione può presentare richieste al Segretario generale/alto rappresentante il quale, se lo consentono le capacità del centro, darà le opportune istruzioni a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4.

3. Anche gli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato sull'associazione alle attività del centro possono presentare richieste al Segretario generale/alto rappresentante il quale, se lo consentono le capacità del centro, darà le opportune istruzioni a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4.

4. Anche organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) possono presentare richieste al Segretario generale/alto rappresentante il quale, se lo consentono le capacità del centro, darà le opportune istruzioni a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Supervisione politica

Il Comitato politico e di sicurezza, conformemente alle sue responsabilità nell'ambito della PESC e, in particolare, nell'ambito della PESD, eserciterà la supervisione politica delle attività del centro e darà orientamenti al Segretario generale/alto rappresentante sulle priorità del centro.

Articolo 4

Indirizzo operativo

1. Il Segretario generale/alto rappresentante dà al centro l'indirizzo operativo, fatte salve le responsabilità rispettive del consiglio di amministrazione e del direttore del centro, come stabilito nella presente azione comune.

2. Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo, il Segretario generale/alto rappresentante riferisce secondo le necessità, e almeno ogni sei mesi, al Comitato politico e di sicurezza.

Articolo 5

Prodotti del centro

1. I prodotti del centro in risposta alle richieste presentate conformemente all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 4, sono messi a disposizione degli Stati membri, della Commissione e della parte richiedente presso il Segretariato generale del Consiglio conformemente alle disposizioni di sicurezza applicabili. Essi sono messi a disposizione degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente a tali disposizioni.

2. Nell'interesse della trasparenza, il Segretario generale/alto rappresentante mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione, nonché degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni, tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2.

3. I prodotti del centro derivanti da richieste formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono messi a disposizione degli Stati membri, della Commissione e/o degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato, su decisione della parte richiedente.

Articolo 6

Personalità giuridica

Il centro ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a conferirgli la necessaria capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, il centro può acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Il centro è un organismo senza scopo di lucro.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1. Il centro ha un consiglio di amministrazione che ne approva il programma di lavoro annuale e a lungo termine nonché il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione è la sede di discussione delle questioni relative al funzionamento, al personale e alle attrezzature del centro.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Segretario generale/alto rappresentante o, in sua assenza, dal suo rappresentante. Il Segretario generale/alto rappresentante riferisce al Consiglio sui lavori del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro e da uno nominato dalla Commissione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro o dalla Commissione, a seconda dei casi, sono indirizzate al Segretario generale/alto rappresentante.

4. Il direttore del centro o il suo rappresentante assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono inoltre assistervi il direttore generale dello Stato maggiore e il presidente del Comitato militare o i loro rappresentanti.

5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sull'Unione europea, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, della presente azione comune. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

6. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno e a richiesta di almeno un terzo dei membri.

7. Il consiglio di amministrazione può decidere di creare gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti con la stessa formazione del consiglio di amministrazione per trattare temi o problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi o comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.

Articolo 8

Direttore

1. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore del centro tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri sottopongono candidature al Segretario generale/alto rappresentante, il quale le trasmette al consiglio di amministrazione. Il mandato del direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per due anni.

2. Il direttore nomina il vicedirettore del centro per un periodo di tre anni, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore è responsabile dell'assunzione di tutto il restante personale del centro.

3. Il direttore assicura l'esecuzione della missione del centro ai sensi dell'articolo 2. Egli mantiene inoltre nel centro un elevato livello di conoscenze e di professionalità, nonché di efficienza ed efficacia nell'espletamento della sua missione. Il direttore adotta tutte le misure necessarie a tal fine, ivi compresa la formazione del personale e l'esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della sua missione.

4. Al direttore sono inoltre attribuite le seguenti mansioni:

- preparazione dei lavori del consiglio di amministrazione, in particolare il progetto del programma di lavoro annuale del centro,

- amministrazione corrente del centro,

- preparazione dello stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio del centro,

- aspetti relativi alla sicurezza,

- gestione di tutte le questioni relative al personale,

- informare il Comitato politico e di sicurezza del programma di lavoro annuale,

- assicurare una stretta cooperazione e lo scambio di informazioni con le istituzioni comunitarie connesse con lo spazio, in particolare con il centro comune di ricerca della Commissione,

- stabilire contatti con altre istituzioni nazionali e internazionali nel settore dello spazio.

5. Nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio del centro, il direttore è autorizzato a stipulare contratti, assumere il personale approvato nel bilancio e sostenere ogni spesa necessaria al funzionamento del centro.

6. Il direttore prepara una relazione annuale sulle attività del centro entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione e al Consiglio, il quale la inoltra al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

7. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di amministrazione.

8. Il direttore è il rappresentante legale del centro.

Articolo 9

Personale

1. Il personale del centro, ivi compreso il direttore, è costituito da agenti a contratto reclutati su una base quanto più ampia possibile, tra i cittadini degli Stati membri. Il personale iniziale sarà reclutato, secondo le necessità, tra il personale del centro satellitare dell'UEO.

2. Il personale è nominato dal direttore in base al merito e mediante una procedura di concorso equa e trasparente.

3. Le disposizioni relative al personale del centro sono adottate dal Consiglio su raccomandazione del direttore.

Articolo 10

Sicurezza

1. Il centro applica le norme di sicurezza del Consiglio stabilite nella decisione 2001/264/CE(1).

2. Il centro garantisce adeguata sicurezza e rapidità nelle sue comunicazioni con il Segretariato generale del Consiglio, ivi compreso lo Stato maggiore dell'Unione europea.

Articolo 11

Programma di lavoro

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, basandosi su un progetto presentato dal direttore del centro, adotta il programma di lavoro annuale del centro per l'anno successivo. Le misure da adottare nell'ambito del programma annuale sono corredate di una stima delle spese necessarie.

Articolo 12

Bilancio

1. Tutte le entrate e spese del centro sono oggetto di previsioni da elaborarsi per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del centro, che comprende un elenco del personale.

2. Nel bilancio del centro le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

3. Le entrate del centro sono costituite dai contributi degli Stati membri tranne la Danimarca, determinati sulla base del PNL e dai pagamenti incassati quale retribuzione dei servizi resi.

4. Le richieste di uno Stato membro, della Commissione, di organizzazioni internazionali o di Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato sono oggetto di recupero delle spese in conformità degli orientamenti stabiliti nelle regole finanziarie di cui all'articolo 15.

5. In deroga al paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2003 i prodotti derivanti da richieste presentate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, sono gratuiti. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, i prodotti derivanti da dette richieste sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, della Commissione e, previa decisione della parte richiedente, degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato e in conformità di tali disposizioni.

Articolo 13

Procedura di bilancio

1. Il direttore stabilisce entro il 30 giugno di ogni anno un progetto di bilancio del centro che comprende le spese amministrative ed operative nonché le entrate previste per il successivo esercizio finanziario e lo presenta al consiglio di amministrazione. Il direttore trasmette il progetto di bilancio al Consiglio per informazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio del centro all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri entro il 15 dicembre di ogni anno.

3. Se, nel monitoraggio di una crisi, le risorse disponibili presso il centro non sono commisurate alla domanda di prodotti, il direttore può proporre un bilancio suppletivo al consiglio di amministrazione

Articolo 14

Controllo del bilancio

1. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e della registrazione e raccolta di tutte le entrate è effettuato da un controllore finanziario indipendente nominato dal consiglio di amministrazione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta al Consiglio, per informazione, ed al consiglio d'amministrazione i conti dettagliati di tutte le entrate e spese del precedente esercizio finanziario e la relazione sulle attività del centro.

3. Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio.

Articolo 15

Regole finanziarie

Il consiglio di amministrazione, previo assenso del Consiglio e su proposta del direttore, elabora regole finanziarie dettagliate che specifichino in particolare la procedura da seguire per stabilire e eseguire il bilancio del centro.

Articolo 16

Privilegi ed immunità

I privilegi e le immunità necessari per lo svolgimento dei compiti del centro, del direttore del centro e del relativo personale sono previsti in un accordo fra gli Stati membri.

Articolo 17

Personale comandato

1. D'intesa con il direttore, esperti degli Stati membri e della Commissione possono essere comandati presso il centro per periodi non superiori ad un anno nella prospettiva di acquisire familiarità con le sue funzioni. I candidati sono analisti di immagini con esperienza e qualifiche professionali che consentano loro di lavorare su immagini digitali e di essere integrati nelle attività operative del centro. Le norme dettagliate per il comando sono definite dal direttore del centro.

2. In caso di crisi, il centro può essere potenziato da personale specializzato, comandato dagli Stati membri, dalla Commissione o dal Segretariato generale del Consiglio. La necessità e la durata del comando sono definite dal Segretario generale/alto rappresentante in consultazione con il direttore del centro.

Articolo 18

Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale del centro è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto in questione.

2. La responsabilità personale degli agenti nei confronti del centro è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale del centro.

Articolo 19

Accesso ai documenti

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta, entro il 30 giugno 2002, regole sull'accesso del pubblico ai documenti del centro, che tengano conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2).

Articolo 20

Posizione della Danimarca

Il membro danese del consiglio di amministrazione partecipa ai lavori di tale organo nel pieno rispetto dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

La Danimarca può inviare al Segretario generale/alto rappresentante richieste che non abbiano implicazioni di difesa, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

I prodotti derivanti dalle missioni di cui all'articolo 2 sono messi a disposizione della Danimarca alle stesse condizioni valide per gli altri Stati membri, a eccezione delle richieste che hanno implicazioni di difesa, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, e dei prodotti da esse derivanti.

La Danimarca ha il diritto di comandare personale nel centro, conformemente all'articolo 17.

Articolo 21

Associazione di Stati terzi

I paesi europei membri della NATO non appartenenti all'UE ed altri Stati candidati all'adesione all'UE hanno diritto a partecipare alle attività del centro conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 22

Revisione

Il Segretario generale/alto rappresentante presenta, al più tardi entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, una relazione al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune nella prospettiva di un'eventuale revisione.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

1. Il primo consiglio di amministrazione del centro è nominato e il direttore è designato entro il 31 luglio 2001. Il direttore è incaricato di gestire la transizione dall'organo sussidiario dell'UEO al nuovo organismo.

2. Il direttore designato presenta un progetto di bilancio per l'esercizio 2002 entro il 15 settembre 2001. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio entro il 15 novembre 2001.

3. Il centro si sostituisce all'UEO in quanto datore di lavoro del personale in servizio al 31 dicembre 2001. Gli obblighi derivanti dai contratti di assunzione esistenti, definiti negli atti applicabili, sono assunti dal nuovo datore di lavoro.

4. I contratti non relativi al personale, firmati dall'UEO a nome del centro satellitare dell'UEO, passano parimenti al centro.

5. I compiti già affidati all'UEO fino al 31 dicembre 2001 saranno portati a termine senza oneri supplementari per la parte richiedente.

6. Il bilancio delle spese sostenute dagli Stati membri per l'esercizio 2002 sarà pari a 9,3 milioni di EUR, che comprendono un contributo volontario della Danimarca.

Articolo 24

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 25

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Vande Lanotte

(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONE DI STATI TERZI ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO SATELLITARE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

Finalità

Le presenti disposizioni definiscono il campo di applicazione e le norme dettagliate della partecipazione di Stati terzi alle attività del centro.

Articolo 2

Campo di applicazione

Gli Stati terzi di cui all'articolo 21 dell'azione comune hanno diritto:

- a presentare richieste nazionali di analisi delle immagini da attuarsi presso il centro,

- a presentare candidati ad un comando di durata limitata presso il centro quali analisti di immagini,

- ad accedere ai prodotti del centro in conformità dell'articolo 5 delle presenti disposizioni.

Articolo 3

Richieste

1. Le richieste di analisi di immagini da attuarsi presso il centro possono essere presentate dagli Stati terzi al Segretario generale/alto rappresentante in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'azione comune.

2. Se la capacità del centro lo consente, il Segretario generale/alto rappresentante impartirà al centro le opportune istruzioni, in conformità dell'articolo 4 dell'azione comune.

3. Gli Stati terzi corredano ogni richiesta, laddove opportuno, di dati complementari e rimborsano il centro, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, dell'azione comune e alle norme relative ai costi di recupero delle spese specificate nelle regole finanziarie del centro. Gli Stati terzi precisano se le richieste e/o i prodotti possono essere messi a disposizione di altri Stati terzi e organizzazioni internazionali.

Articolo 4

Comando di analisti di immagini

1. Gli Stati terzi hanno diritto a presentare al centro candidati ad un comando quali analisti di immagini, per un periodo limitato, nella prospettiva di acquisire familiarità con il suo funzionamento.

2. Le candidature sono prese in considerazione in funzione della disponibilità dei posti.

3. La durata del comando è inizialmente di sei mesi, con riserva di revisione sulla base di una proposta del direttore del centro e a seconda delle capacità del centro per una proroga di sei mesi al massimo. Si deve tener conto della più ampia rotazione possibile fra i candidati degli Stati terzi interessati.

4. I candidati devono essere analisti di immagini con esperienza e dotati di qualifiche professionali che permettano loro di operare su immagini digitali. Gli esperti comandati partecipano, di norma, alle attività operative del centro che utilizzano il trattamento commerciale di immagini.

5. Gli analisti di immagini degli Stati terzi si attengono alle pertinenti norme di sicurezza del centro e sottoscrivono un impegno in materia di riservatezza con il centro.

6. Gli Stati terzi provvedono allo stipendio dell'analista di immagini comandato e a tutte le spese connesse, quali indennità, oneri sociali, spese di prima sistemazione e di viaggio, nonché a tutte le spese supplementari del bilancio del centro, determinate in base alle norme dettagliate di cui al paragrafo 8.

7. Le spese di missione inerenti alle attività dell'analista di immagini comandato presso il centro da Stati terzi sono a carico del bilancio del centro.

8. Le norme dettagliate del comando sono stabilite dal direttore del centro.

Articolo 5

Disponibilità dei prodotti del centro

1. Quando i prodotti richiesti in conformità dell'articolo 2 dell'azione comune sono disponibili presso il Segretariato generale del Consiglio, il Segretario generale/alto rappresentante ne informa gli Stati terzi.

2. Le richieste e i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune sono messi a disposizione degli Stati terzi quando il Segretario generale/alto rappresentante lo ritiene pertinente per il dialogo, la consultazione e la cooperazione con l'Unione europea in materia di PESD.

3. Le richieste e i prodotti del centro risultanti da richieste presentate conformemente all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, dell'azione comune sono messi a disposizione degli Stati terzi in base a una decisione della parte richiedente.

Articolo 6

Sicurezza

Nelle relazioni con il centro e riguardo ai suoi prodotti, gli Stati terzi confermano, mediante scambio di lettere con il centro, che applicano le norme di sicurezza definite nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, nonché quelle predisposte da eventuali fornitori di dati classificati.

Articolo 7

Comitato consultivo

1. È istituito un comitato consultivo presieduto dal direttore del centro o da un suo rappresentante e composto da rappresentanti dei membri del consiglio di amministrazione e rappresentanti di Stati terzi che abbiano accettato le presenti disposizioni. Il comitato consultivo si riunisce in varie composizioni.

2. Il comitato tratta questioni di interesse comune che rientrano nel campo d'applicazione delle presenti disposizioni.

3. Il comitato è convocato presso il centro su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque non meno di due volte all'anno.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni hanno efficacia nei confronti di ciascuno Stato terzo il primo giorno del mese successivo alla notifica, da parte dell'autorità competente dello Stato terzo al Segretario generale/alto rappresentante, relativa all'accettazione dei termini di cui alla presente disposizione.

2. Lo Stato terzo notifica al Segretario generale/alto rappresentante, con almeno un mese di anticipo, la sua decisione di non avvalersi più delle presenti disposizioni.

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