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Document 32001D0550

2001/550/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 2001, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne la Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2361]

GU L 197 del 21.7.2001, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/550/oj

32001D0550

2001/550/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 2001, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne la Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2361]

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 pag. 0041 - 0044


Decisione della Commissione

del 20 luglio 2001

relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne la Spagna

[notificata con il numero C(2001) 2361]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/550/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Nel giugno e luglio 2001 le autorità veterinarie della Spagna hanno dichiarato la presenza di focolai di peste suina classica in questo paese.

(2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, sono state immediatamente istituite zone di sorveglianza e di protezione intorno ai focolai in Spagna.

(3) Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CEE(3).

(4) La Spagna ha chiesto che venga adottata una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nella provincia di Lerida e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 80/217/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, la Spagna è autorizzata ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e), della direttiva 64/433/CEE sulle carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nella provincia di Lerida anteriormente all'11 luglio 2001 a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, a condizione che i suini di cui trattasi:

a) siano originari di una zona di sorveglianza:

- in cui non sono stati rilevati focolai di peste suina classica nei 21 giorni precedenti e sono trascorsi almeno 21 giorni dal compimento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette,

- istituita intorno ad una zona di protezione in cui sono stati effettuati, con esito negativo, esami clinici per l'individuazione della peste suina classica in tutte le aziende suinicole dopo la comparsa della peste suina classica;

b) siano originari di un'azienda:

- sottoposta alle misure di protezione istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, lettere f) e g), della direttiva 80/217/CEE,

- che non ha avuto, in base all'inchiesta epidemiologica, alcun contatto con un'altra azienda infetta,

- che dopo l'istituzione della zona di sorveglianza sia stata sottoposta a ispezioni periodiche da parte di un veterinario riguardanti tutti i suini presenti nell'azienda;

c) siano stati inclusi in un programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico. Il programma è attuato secondo quanto disposto nell'allegato I;

d) siano stati macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

Articolo 2

La Spagna provvede affinché per le carni suine di cui all'articolo 1 sia rilasciato un certificato conforme al modello figurante nell'allegato II.

Articolo 3

Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 2.

Articolo 4

La Spagna provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini in causa.

Articolo 5

La Spagna trasmette agli Stati membri e alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dei macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1, prima che siano macellati; e

b) dopo la macellazione dei suini in causa, un rapporto settimanale contenente informazioni in merito:

- al numero di suini macellati nei macelli designati,

- al sistema di identificazione e ai controlli degli spostamenti applicati ai suini da macello, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, lettera f), punto i), della direttiva 80/217/CEE,

- alle istruzioni emesse per l'applicazione del programma di controllo della temperatura corporea di cui all'allegato I.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2001.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 21.1.1980, pag. 11.

(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(3) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

ALLEGATO I

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico di cui all'articolo 1, lettera c), comprende le operazioni di seguito indicate:

1. Nelle 24 ore precedenti il caricamento di una partita di suini destinati alla macellazione, l'autorità veterinaria competente cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali di detta partita venga controllata da un veterinario ufficiale con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da controllare è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

All'atto dell'esame, si registrano su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, ne viene informato immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

2. Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto dell'esame di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, un esame clinico viene effettuato da un veterinario ufficiale designato dalle competenti autorità veterinarie.

3. Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.

4. Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO II

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