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Document 32001D0474

2001/474/CE: Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2001) 1192]

GU L 167 del 22.6.2001, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/474/oj

32001D0474

2001/474/CE: Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2001) 1192]

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0027 - 0031


Decisione della Commissione

dell'8 maggio 2001

relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2001) 1192]

(2001/474/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

sentito il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, e l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1258/1999, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, degli stessi regolamenti.

(2) In base all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2785/2000(5), le spese prese in considerazione per l'esercizio 2000 sono le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 1999 al 15 ottobre 2000.

(3) Sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1258/1999 ed all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia(6), modificato dal regolamento (CE) n. 2245/1999(7).

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2001, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

(5) Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 4, dei rispettivi regolamenti, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, punto b), dei regolamenti suddetti e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Ai sensi dell'articolo 102 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977(8) applicabili al budget generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999(9), il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 100 e 101, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno.

(6) Per taluni organismi pagatori, i conti annui e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. In seguito alle verifiche effettuate, alcuni dei conti trasmessi non soddisfano tali condizioni. Le relative spese non possno pertanto essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo allo stesso tempo della presente decisione.

(7) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

(8) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio(10), prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini o delle scadenze prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti che si verificano nel corso dei mesi di settembre e di ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suindicato periodo e per le misure per le quali la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti è stata effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari. Occorre quindi che la presente decisione stabilisca le relative riduzioni. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.

(9) La Commissione, in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio(11), dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso taluni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 1999 e procede, nella presente decisione, alle riduzioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96. Indipendentemente dalla loro liquidazione contabile nel quadro della presente decisione, le spese in questione saranno oggetto di una decisione successiva in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno di non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(10) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, prevede che gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma sono determinati detraendo l'importo degli anticipi versati durante l'esercizio finanziario in causa, nella fattispecie il 2000, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del primo comma. Gli importi da percepire o da pagare sono detratti o aggiunti agli anticipi da versare nel secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.

(11) In base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione in base alle quali non sono ammesse al finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con l'eccezione degli organismi pagatori riferiti all'articolo 2 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2000, liquidati dalla presente decisione, sono indicati nell'allegato I. Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente liquidazione dei conti sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2000 i conti degli organismi pagatori indicati nell'allegato II sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Articolo 3

Gli Stati membri della Comunità sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(4) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

(5) GU L 323 del 20.12.2000, pag. 3.

(6) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(7) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

(8) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(9) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.

(10) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

(11) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14.

ALLEGATO I

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio 2000

Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro in valuta nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio 2000

Lista degli organismi pagatori presso i quali i conti sono stati disgiunti e saranno oggetto di una ulteriore decisione

>SPAZIO PER TABELLA>

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