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Document 32001D0394

    2001/394/CE: Decisione della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1479]

    GU L 138 del 22.5.2001, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/394/oj

    32001D0394

    2001/394/CE: Decisione della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1479]

    Gazzetta ufficiale n. L 138 del 22/05/2001 pag. 0036 - 0037


    Decisione della Commissione

    del 21 maggio 2001

    che modifica per la terza volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

    [notificata con il numero C(2001) 1479]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/394/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

    (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione(3), relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/378/CE(4).

    (3) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo alcune limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

    (4) È inoltre possibile attenuare ulteriormente talune limitazioni fissate in applicazione della decisione 2001/327/CE.

    (5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 29 maggio 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 2 della decisione 2001/327/CE è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

    Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono quanto segue.

    1) Il trasporto di animali di specie sensibili all'afta epizootica è vietato.

    Fatte salve le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, tale divieto non si applica ai movimenti di animali di specie sensibili all'afta epizootica dall'azienda di spedizione

    - direttamente, o tramite un centro di raccolta, a un macello per la macellazione immediata,

    nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto,

    o

    - nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, direttamente, o tramite un unico centro di raccolta, ad altre aziende all'interno della regione o a non più di dieci aziende di destinazione al di fuori della regione,

    nel caso di movimenti al di fuori della regione ma all'interno dello Stato membro di spedizione tramite un centro di raccolta, i movimenti sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza,

    nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto; il trasporto, sia diretto sia tramite un centro di raccolta, è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione,

    o

    - nel caso di animali delle specie bovina e suina, direttamente o tramite centri di raccolta ad altre aziende,

    nel caso di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina spediti da una regione di uno Stato membro in cui negli ultimi tre mesi prima della certificazione erano applicate restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione,

    o

    - per la transumanza verso pascoli designati;

    nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, tali movimenti sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza.

    2) I movimenti di animali autorizzati in virtù delle deroghe di cui al paragrafo 1 si effettuano a condizione che:

    a) nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini destinati a scambi intracomunitari, durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che

    - siano spediti per la macellazione, o

    - siano originari e provengano da aziende situate in una regione di uno Stato membro nella quale non erano imposte restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE alla data della spedizione e almeno negli ultimi 20 giorni del periodo di permanenza, ove richiesto dal paragrafo 3;

    b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi sensibili all'afta epizootica siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione; e

    c) i trasporti verso altri Stati membri di animali di specie sensibili siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale del luogo di partenza alle autorità veterinarie locali dello Stato membro di destinazione e, ove richiesto dal paragrafo 1, ai servizi veterinari centrali dello Stato membro di destinazione; nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, l'autorità veterinaria locale del luogo di partenza notifica il trasporto alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di transito.

    3) Nei casi previsti dalla presente decisione, le autorità competenti del luogo di partenza autorizzano i movimenti degli animali di specie sensibili soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

    - nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, gli animali sono destinati a scambi intracomunitari e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 30 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo,

    - nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno dello Stato membro ma al di fuori della regione di spedizione e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 20 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 20 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo,

    - gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno di una regione di uno Stato membro,

    - gli animali sono trasportati direttamente o attraverso un centro di raccolta a un macello ai fini della macellazione immediata.

    4) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché gli animali di specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati attraverso punti di sosta stabiliti e approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

    (4) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 31.

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