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Document 32001D0329

    2001/329/CE: Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune

    GU L 116 del 26.4.2001, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/329/oj

    32001D0329

    2001/329/CE: Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 26/04/2001 pag. 0032 - 0034


    Decisione del Consiglio

    del 24 aprile 2001

    relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune

    (2001/329/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1),

    visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere(2),

    vista l'iniziativa della Svezia,

    considerando quanto segue:

    (1) In seguito alla decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia(3), è necessario aggiornare la parte VI e gli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC)(4), nonché gli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune.

    (2) Il presente strumento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis(5).

    (3) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente strumento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente strumento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente strumento da parte del Consiglio, se intende recepire tale strumento nel proprio diritto interno.

    (4) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente strumento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999(6). Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dal presente strumento si applicheranno anche a questi due Stati e nelle relazioni tra questi due Stati e gli Stati membri che partecipano al presente strumento.

    (5) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente strumento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente strumento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Il testo di cui alla parte VI, punto 1.1, rubrica "VALIDO PER", terzo trattino dell'ICC, è sostituito con il testo seguente: "- Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale limitata può riguardare il territorio di più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni:

    a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati;

    b) iscrizione della menzione 'Stati Schengen' nella lingua dello Stato membro di rilascio, seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido."

    2. Nell'allegato 3, parte 3, dell'ICC nonché nell'allegato 5a), parte 3, del Manuale Comune, sono cancellate le rubriche "Danimarca", "Finlandia", "Svezia", "Islanda" e "Norvegia", così come i corrispondenti titoli di soggiorno.

    3. Nell'allegato 6 dell'ICC, è soppresso il secondo trattino.

    4. Nell'allegato 13, esempio 14 dell'ICC nonché nell'allegato 6a), esempio 14 del manuale comune, sono aggiunti i seguenti codici:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. L'esempio 11 dell'allegato 13 dell'ICC nonché l'esempio 11 dell'allegato 6a) e l'esempio 2 dell'allegato 8 del manuale comune sono sostituiti con l'esempio di cui all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a partire dal 27 aprile 2001.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Winberg

    (1) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24.

    (4) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 318.

    (5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

    (6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    ALLEGATO

    ESEMPIO 11

    VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI

    Nella fattispecie, la rubrica "valido per" è completata

    - o con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Austria: A, Belgio: B, Danimarca: DK, Finlandia: FIN, Francia: F, Germania: D, Grecia: GR, Islanda: IS, Italia: I, Lussemburgo: L, Norvegia: N, Paesi Bassi: NL, Portogallo: P, Spagna: E, Svezia: S. Nel caso del Benelux: BNL). Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna,

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    - o con la menzione "Stati Schengen" seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per i quali il visto non è valido. Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata a tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen, tranne la Francia e la Spagna.

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