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Document 32001D0044

    2001/44/CE,CECA: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

    GU L 11 del 16.1.2001, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/44(1)/oj

    32001D0044

    2001/44/CE,CECA: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/2001 pag. 0050 - 0052


    Decisione della Commissione

    del 28 dicembre 2000

    che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

    (2001/44/CE, CECA, Euratom)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999(2), e, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1967/2000 del Consiglio(3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o gennaio 2000 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

    (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori(4), conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.

    (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2000, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Con efficacia dal 1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio e 1o giugno 2000, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

    I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

    Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Michaele Schreyer

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 1.

    (3) GU L 235 del 19.9.2000, pag. 1.

    (4) GU L 233 del 15.9.2000, pag. 47.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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