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Document 32001D0040

    2001/40/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4086]

    GU L 10 del 13.1.2001, p. 75–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/40(1)/oj

    32001D0040

    2001/40/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4086]

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0075 - 0077


    Decisione della Commissione

    del 22 dicembre 2000

    recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

    [notificata con il numero C(2000) 4086]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/40/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di peasi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/674/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte seconda quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

    (2) Le decisioni della Commissione 2001/36/CE(5) e 2001/39/CE(6) fissano condizioni specifiche di importazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari rispettivamente della Giamaica e della Repubblica ceca. La Giamaica e la Repubblica ceca devono essere pertanto aggiunte alla parte I dell'allegato.

    (3) La gravità delle carenze constatate nel corso di un'ispezione effettuata a Saint Vincent e Grenadine non consente di autorizzare le importazioni di prodotti della pesca da tale paese, che deve essere pertanto depennato dall'elenco dell'allegato.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

    (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

    (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

    (4) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 59.

    (5) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

    I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

    AL- ALBANIA

    AR- ARGENTINA

    AU- AUSTRALIA

    BD- BANGLADESH

    BR- BRASILE

    CA- CANADA

    CI- COSTA D'AVORIO

    CL- CILE

    CN- CINA

    CO- COLOMBIA

    CU- CUBA

    CZ- REPUBBLICA CECA

    EC- ECUADOR

    EE- ESTONIA

    FK- ISOLE FALKLAND

    FO- ISOLE FÆRØER

    GH- GHANA

    GM- GAMBIA

    GT- GUATEMALA

    ID- INDONESIA

    IN- INDIA

    IR- IRAN

    JM- GIAMAICA

    JP- GIAPPONE

    KR- COREA DEL SUD

    LT- LITUANIA

    LV- LETTONIA

    MA- MAROCCO

    MG- MADAGASCAR

    MR- MAURITANIA

    MU- MAURIZIO

    MV- MALDIVE

    MX- MESSICO

    MY- MALAYSIA

    NA- NAMIBIA

    NG- NIGERIA

    NZ- NUOVA ZELANDA

    OM- OMAN

    PA- PANAMA

    PE- PERÙ

    PH- FILIPPINE

    PK- PAKISTAN

    PL- POLONIA

    RU- RUSSIA

    SC- SEICELLE

    SG- SINGAPORE

    SN- SENEGAL

    TH- TAILANDIA

    TN- TUNISIA

    TW- TAIWAN

    TZ- TANZANIA

    UY- URUGUAY

    VE- VENEZUELA

    VN- VIETNAM

    YE- YEMEN

    ZA- SUDAFRICA

    II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

    AG- ANTIGUA E BARBUDA(1)

    AN- ANTILLE OLANDESI

    AO- ANGOLA

    AZ- AZRBAGIAN(2)

    BJ- BENIN

    BS- BAHAMAS

    BY- BELARUS

    BZ- BELIZE

    CH- SVIZZERA

    CM- CAMERUN

    CR- COSTA RICA

    CY- CIPRO

    DZ- ALGERIA

    ER- ERITREA

    FJ- FIGI

    GA- GABON

    GD- GRENADA

    GL- GROENLANDIA

    GN- GUINEA CONAKRY

    HK- HONG KONG

    HN- HONDURAS

    HR- CROAZIA

    HU- UNGHERIA(3)

    IL- ISRAELE

    KE- KENYA

    LK- SRI LANKA

    MM- MYANMAR

    MT- MALTA

    MZ- MOZAMBICO

    NC- NUOVA CALEDONIA

    NI- NICARAGUA

    PF- POLINESIA FRANCESE

    PG- PAPUA NUOVA GUINEA

    PM- SAINT PIERRE E MIQUELON

    RO- ROMANIA

    SB- ISOLE SALOMONE

    SH- SANT'ELENA

    SI- SLOVENIA

    SR- SURINAME

    TG- TOGO

    TR- TURCHIA

    UG- UGANDA

    US- STATI UNITI D'AMERICA

    ZW- ZIMBABWE

    (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

    (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

    (3) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

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