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Document 32000Y0909(05)

Comunicazione relativa alla proroga del periodo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 258 del 9.9.2000, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

32000Y0909(05)

Comunicazione relativa alla proroga del periodo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 258 del 09/09/2000 pag. 0006 - 0006


Comunicazione relativa alla proroga del periodo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica

(2000/C 258/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il periodo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica è prorogato fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le seguenti modifiche:

1) Il testo di cui al paragrafo 2.6 della disciplina modificato come segue:

"La precedente disciplina, entrata in vigore il 1o gennaio 1998 per un periodo di tre anni, serve come base per la valutazione dei progetti di aiuto notificati prima del 31 dicembre 2000 sulla cui validità la Commissione non si sia ancora pronunciata o per i quali sia stato avviato, prima di tale data, il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

La presente disciplina entrerà in vigore il 1o gennaio 2001 e si applicherà per un anno, fatto salvo il paragrafo seguente. Durante tale periodo la Commissione ne valuterà la sostituzione, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della disciplina multisettoriale.

La presente disciplina servirà come base per la valutazione dei progetti di aiuto notificati prima del 31 dicembre 2001 sulla cui compatibilità la Commissione non si sia ancora pronunciata o per i quali sia stato avviato, prima di tale data, il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE"

2) Il testo di cui alla nota in calce 18 è modificato come segue: "Attualmente GU C 288 del 9.10.1999".

3) Nell'intera disciplina il termine "ecu" è sostituito da "euro".

Gli Stati membri sono stati informati.

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