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Document 32000R2698
Council Regulation (EC) No 2698/2000 of 27 November 2000 amending Regulation (EC) No 1488/96 on financial and technical measures to accompany (MEDA) the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership
Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo
Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo
GU L 311 del 12.12.2000, p. 1–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1638
Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0001 - 0008
Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio del 27 novembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1488/96(3), il Consiglio procederà a un riesame del regolamento entro il 30 giugno 1999 e a tal fine la Commissione sottoporrà al Consiglio eventuali modifiche da apportarvi. (2) La regione mediterranea costituisce un'area prioritaria per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori. (3) È importante proseguire ed intensificare la cooperazione avviata nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito dalla dichiarazione di Barcellona del 27 novembre 1995. (4) I nuovi accordi di associazione euromediterranei iniziano attualmente ad entrare in vigore e la loro preparazione ed applicazione richiede considerevoli azioni di adeguamento da parte dei partner mediterranei. La Comunità dovrebbe sostenere tali azioni. (5) Nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo soddisfacente. Tuttavia, attualmente occorre razionalizzare gli iter decisionali per consentire un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria. (6) La programmazione indicativa dovrebbe pertanto esprimere con maggior chiarezza l'impatto previsto per le operazioni finanziate e pianificate da MEDA nel contesto dei processi di riforma dei partner mediterranei e della realizzazione del partenariato euromediterraneo. (7) I documenti strategici ed i programmi indicativi nazionali e regionali dovrebbero definire gli obiettivi principali, gli orientamenti e i settori prioritari di intervento dell'assistenza comunitaria. (8) L'introduzione di piani di finanziamento nazionali e regionali basati sui programmi indicativi facilita la razionalizzazione degli iter decisionali. (9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(4), istituisce un quadro giuridico comune a tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(5), si applica a tutti i settori di attività della Comunità, fatte salve le disposizioni delle normative comunitarie relative a settori specifici. (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6). (11) La Commissione e la Banca europea per gli investimenti si sono impegnate ad una maggiore collaborazione reciproca nell'attuare operazioni su capitali di rischio e abbuoni di interessi. (12) Fatte salve le competenze di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(7). (13) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1488/96. (14) Il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308 del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1488/96 è così modificato: 1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. La Comunità, nell'ambito dei principi e delle priorità del partenariato euromediterraneo, attua misure volte a sostenere gli sforzi intrapresi dai territori e paesi terzi mediterranei non membri elencati nell'allegato I (denominati in appresso 'partner mediterranei') per procedere alle riforme delle loro strutture economiche e sociali, migliorare le condizioni dei più sfavoriti e attenuare le conseguenze che possano risultare dallo sviluppo economico sul piano sociale e ambientale." 2) L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:"3. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma nel periodo 2000-2006 è di 5350 milioni di EUR." 3) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. Le misure di sostegno sono attuate tenendo conto dell'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile che conduca alla stabilità e alla prosperità a lungo termine. Si presterà particolare attenzione all'impatto economico, sociale e ambientale della transizione economica, alla cooperazione regionale e subregionale, nonché allo sviluppo della capacità di integrazione dei partner mediterranei nell'economia mondiale. Gli obiettivi e le modalità di tali procedure sono descritti nell'allegato II." 4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 1. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare anche in loco, segnatamente per quanto riguarda i documenti strategici, i programmi indicativi nazionali (PIN), i piani annuali di finanziamento nonché la preparazione dei progetti e il controllo della loro attuazione, garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità, compresa la Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata 'la Banca'), e da ciascuno Stato membro per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori. Le modalità concrete per il coordinamento in loco formeranno oggetto di orientamenti che saranno approvati dal comitato di cui all'articolo 11. 2. Le misure di cui al presente regolamento possono essere deliberate dalla Comunità, sia in modo indipendente che per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei ovvero con, da una parte, organismi pubblici o privati degli Stati membri e la Banca o, dall'altra, organismi multilaterali o paesi terzi. La Commissione, se del caso, promuove tale cofinanziamento sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e rapido con gli Stati membri." 5) All'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti paragrafi da 2 a 6: "2. Di concerto con la Banca vengono redatti documenti strategici a livello nazionale e regionale relativi al periodo 2000-2006. Lo scopo di tali documenti è quello di definire gli obiettivi a lungo termine della cooperazione e individuare i settori di intervento prioritari. A tal fine si tiene debito conto di tutte le valutazioni pertinenti, si effettua un'analisi mirata e si prendono in considerazione questioni trasversali. Nei limiti del possibile si stabiliscono parametri di attuazione per valutare più agevolmente la realizzazione degli obiettivi di cooperazione. Ove circostanze imprevedibili lo richiedessero o a seguito dei risultati del riesame di cui all'articolo 15, paragrafo 4, i documenti strategici sono sottoposti a revisione. 3. I programmi indicativi triennali a livello nazionale e regionale si basano sui corrispondenti documenti strategici. Sono redatti, di concerto con la Banca, a livello nazionale e regionale e possono includere, rispettivamente, gli abbuoni di interessi ed i capitali di rischio. Essi tengono conto delle priorità identificate insieme ai partner mediterranei, in particolare delle conclusioni del dialogo economico. I programmi definiscono gli obiettivi principali, le linee guida e i settori prioritari del sostegno comunitario nei settori di cui al punto II dell'allegato II, nonché gli elementi di valutazione dei programmi. Essi comprendono importi indicativi (globale e per settore prioritario) ed enunciano i criteri per la dotazione del programma. I programmi sono sottoposti, se necessario, a revisione annuale. Possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita o dei progressi ottenuti dai partner mediterranei nei campi delle riforme strutturali, della stabilizzazione macroeconomica, dello sviluppo industriale e del progresso sociale, nonché dei risultati della cooperazione nell'ambito dei nuovi accordi di associazione. Essi illustrano le riforme che i partner devono attuare nei settori prioritari e comprendono una valutazione dei progressi compiuti in tal senso. 4. I piani di finanziamento si basano sui programmi indicativi di cui al paragrafo 3 e, di norma, sono adottati annualmente. Essi sono stabiliti a livello nazionale e regionale di concerto con la Banca. I progetti relativi agli abbuoni di interessi sono inclusi nei piani di finanziamento nazionali. I progetti relativi ai capitali di rischio sono inclusi nei piani di finanziamento regionali. I piani contengono un elenco dei progetti da finanziare. Ciascun progetto è esaminato nel merito come componente del piano di finanziamento globale. I contenuti dei piani sono descritti in modo sufficientemente dettagliato da renderne possibile l'adozione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 5. Nella programmazione delle misure relative agli abbuoni di interessi e ai capitali di rischio la Commissione, di concerto con la Banca, assicura la complementarietà e la coerenza rispetto ai documenti strategici nazionali e regionali, ai programmi indicativi e ai piani di finanziamento. La Banca assicura, nella fase di attuazione, che le misure siano conformi al presente regolamento ed alle decisioni prese ai sensi dello stesso. I progetti in materia di abbuoni di interessi sono di norma inseriti dalla Commissione, se del caso, nei piani di finanziamento nazionali, sulla base di proposte presentate dalla Banca. I progetti in materia di capitali da rischio sono inseriti dalla Commissione, se del caso, nei piani di finanziamento regionali sulla base di proposte presentate dalla Banca. I progetti sono sotto forma di un meccanismo di capitale di rischio che consiste in uno stanziamento per finanziare le operazioni con capitali di rischio per un periodo pluriennale. 6. Le decisioni di finanziamento sono basate sul corrispondente programma indicativo se i progetti non fanno parte di un piano di finanziamento." 6) L'articolo 6 è modificato come segue: a) è soppressa l'ultima frase del paragrafo 1; b) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:"I prestiti della Banca che beneficiano di abbuoni di interessi sono emessi ed erogati in euro. Il tasso di interesse applicabile è fissato a ciascuna erogazione, tenuto conto delle caratteristiche finanziarie dell'operazione stessa; il tasso di abbuono applicato a ciascuna erogazione è pari alla metà del tasso di interesse relativo all'erogazione in questione, e non può essere superiore al tasso nominale del 3 %."; c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"3. Le decisioni di finanziamento e gli accordi e contratti che ne derivano prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ivi compresi controlli e verifiche sul posto ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96(8), e revisioni contabili della Corte dei conti, da effettuarsi se del caso in loco. La Commissione adotta misure secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per garantire una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità europea in forza del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95(9)."; d) al paragrafo 4, è inserito un secondo comma:"I capitali di rischio sono utilizzati prioritariamente per consolidare il settore privato e, in particolare, per rafforzare il settore finanziario nei paesi MEDA. Essi forniscono un chiaro valore aggiunto, offrendo prodotti finanziari e condizioni non disponibili a livello locale."; e) al paragrafo 4, la frase introduttiva del terzo comma è sostituita dalla seguente:"I capitali di rischio, accordati e gestiti dalla Banca, possono in particolare essere sotto forma:". 7) L'articolo 7 è modificato come segue: a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"1. Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di merci e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. Possono inoltre essere coperti finanziamenti diretti in favore del partner beneficiario destinati al sostegno dei programmi concordati di riforma economica, in particolare mediante i meccanismi settoriali di adeguamento strutturale di cui all'allegato II, punto I, lettera b). Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposizioni."; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Possono parimenti essere coperte le spese sostenute per l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, la revisione contabile e il controllo dei programmi o dei progetti. Possono essere incluse anche le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa, purché quest'ultima sia di reciproco vantaggio per la Commissione e per i beneficiari dell'attività e non rientri tra le funzioni permanenti del servizio pubblico." 8) L'articolo 8 è modificato come segue: a) l'ultimo trattino del paragrafo 2 è soppresso; b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. La Commissione fornisce, agendo di concerto con gli Stati membri, a tutte le imprese, organizzazioni e istituzioni interessate nella Comunità, su loro richiesta, una documentazione sugli aspetti generali dei programmi MEDA e sui requisiti per la partecipazione ai programmi, facendo un uso appropriato di Internet. 5. Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 9, paragrafo 6, o le proposte di finanziamento comportano indicazioni circa gli appalti da prevedere, ivi compresi gli importi, la procedura di aggiudicazione e le date previste dal bando di gara."; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7. I risultati dei bandi di gara d'appalto comprendenti informazioni sul numero di offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e immessi su Internet. La Commissione comunica ogni sei mesi al comitato di cui all'articolo 11 informazioni particolareggiate e specifiche sui contratti d'appalto conclusi in esecuzione dei programmi e progetti MEDA." 9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 1. La Commissione trasmette per informazione la sua programmazione finanziaria d'insieme e l'argomentazione su cui si fonda nel contesto dei documento strategici, indicando segnatamente l'importo totale dei programmi indicativi nazionali e regionali nonché la ripartizione, per paese beneficiario e per settore prioritario, dell'importo globale deliberato nel quadro di tali programmi. 2. I documenti strategici, i programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 3. Le decisioni di finanziamento non contemplate dai piani di finanziamento nazionali o regionali sono adottate separatamente dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo. 4. Le decisioni di modifica delle decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione qualora ciò non comporti modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. La Commissione ne informa immediatamente il comitato di cui all'articolo 11. 5. Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2000000 di EUR sono adottate dalla Commissione se fanno parte di uno stanziamento complessivo. Gli stanziamenti complessivi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Il comitato di cui all'articolo 11 è informato in modo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione, delle decisioni di finanziamento di azioni di importo non superiore a 2000000 di EUR. 6. Fatto salvo l'articolo 106 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio delle Comunità europee(10) (in seguito denominato: 'il regolamento finanziario'), le convenzioni di finanziamento sono trasmesse per conoscenza ai membri del comitato di cui all'articolo 11 due settimane prima della firma. 7. La procedura ulteriore di cui all'articolo 12 si applica alle sovvenzioni in conto interessi sui prestiti concessi dalla Banca per progetti finanziati in campo ambientale. La procedura ulteriore di cui all'articolo 13 si applica ai capitali di rischio." 10) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e, in particolare, del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario." 11) L'articolo 11 è modificato come segue: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. È istituito un comitato di gestione (in seguito denominato: 'il comitato MED'). Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata, a norma dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato."; c) il paragrafo 7 è soppresso. 12) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Articolo 12 1. La Banca comunica alla Commissione il progetto proposto in materia di abbuoni di interessi affinché sia inserito in un piano di finanziamento o adottato in una singola decisione di finanziamento, come previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9. La Commissione verifica la conformità del progetto proposto con il presente regolamento e le relative decisioni adottate ai sensi dello stesso. 2. La Commissione comunica alla Banca ciascuna decisione in materia di abbuoni di interessi, adottata nel quadro di un piano di finanziamento o come singola decisione di finanziamento. 3. Ai sensi della decisione di cui al paragrafo 2, la Banca può, se la decisione concede gli abbuoni di interessi, accordare il prestito corrispondente con detto abbuono, salvo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 14 e del rappresentante della Commissione in seno a quest'ultimo. 4. La Banca ne informa la Commissione." 13) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 1. La Banca comunica alla Commissione il progetto proposto in materia di capitali di rischio sotto forma di un meccanismo di capitale di rischio, affinché sia inserito in un piano di finanziamento regionale. La Commissione verifica la conformità dei termini del progetto proposto con il presente regolamento e le relative decisioni adottate ai sensi dello stesso. 2. La Commissione comunica alla Banca ciascuna decisione adottata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, concernente un piano di finanziamento regionale che includa capitale di rischio per la sua attuazione. 3. Su tale base, la Banca sottopone, per parere, al comitato di cui all'articolo 14 le singole operazioni di attuazione del progetto di capitale di rischio previsto nell'ambito di un piano di finanziamento regionale. Il rappresentante della Commissione espone a detto comitato la posizione della sua istituzione sull'operazione in questione e, in particolare, sulla conformità della stessa al piano di finanziamento regionale. 4. Su tale base, e salvo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 14 e del rappresentante della Commissione in seno a quest'ultimo, le singole operazioni di capitale di rischio sono sottoposte alla Banca affinché adotti misure appropriate. 5. La Banca ne informa la Commissione." 14) All'articolo 14, paragrafi 3 e 4, il riferimento all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato è sostituito da un riferimento all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato. 15) L'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15 1. La Commissione esamina, in collaborazione con la Banca, lo stato di avanzamento delle azioni intraprese in virtù del presente regolamento e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. La relazione deve contenere informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, fatte salve le esigenze di riservatezza nonché informazioni sui risultati delle attività di controllo, e deve esprimere una valutazione dei risultati ottenuti nel contesto globale dei documenti strategici. 2. La Commissione informa ogni anno gli Stati membri in merito all'esecuzione del bilancio dell'esercizio precedente, in termini di impegni e di pagamenti. 3. La Commissione e la Banca procedono a una valutazione a medio termine e ex post dei rispettivi progetti e dei principali settori di intervento, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di individuare orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. Le relazioni di valutazione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, sono trasmesse al Comitato MED e al Parlamento europeo. Per le operazioni gestite dalla Banca, le relazioni sono trasmesse al Comitato MED. 4. Ogni tre anni la Commissione, in collaborazione con la Banca, presenta una relazione di valutazione globale dell'assistenza già fornita ai partner mediterranei, che include l'efficacia dei programmi e il riesame dei documenti strategici. Detta relazione è presentata senza indugio al Comitato MED per discussione. 5. Entro il 30 giugno 2006, il Consiglio procede a un riesame del presente regolamento. A tal fine la Commissione gli sottopone, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione corredata di proposte riguardanti il futuro del presente regolamento e, per quanto necessario, le modifiche da apportare al regolamento." 16) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1488/96 è sostituito dall'allegato di cui al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente L. Fabius (1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 4. (2) Parere espresso il 6 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 13.4.1998, pag. 3). (4) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (5) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. (8) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. (9) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (10) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1). ALLEGATO "ALLEGATO II Obiettivi e modalità di applicazione dell'articolo 2 I. a) Il sostegno alla transizione economica e all'istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio riguarda segnatamente: - la creazione di occupazione e lo sviluppo del settore privato, compresi il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e il sostegno alle PMI, - l'apertura dei mercati, la promozione degli investimenti, della cooperazione industriale e degli scambi commerciali tra la Comunità europea e i partner mediterranei e tra questi ultimi, - la modernizzazione delle infrastrutture economiche, con eventuale inclusioni del sistema finanziario e di quello fiscale. b) Le azioni di sostegno ai programmi di riforma dei partner sono attuate sulla base dei principi seguenti: - i programmi di sostegno sono intesi al ristabilimento o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, pur essendo rivolti nel contempo a migliorare il benessere della popolazione, - i programmi di sostegno contribuiscono inoltre all'attuazione di riforme nei settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità europea, - i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali, - i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, ad accompagnare, sul piano sociale e dell'occupazione, la transizione economica e l'istituzione di una zona di libero scambio euromediterranea e ad attenuare le conseguenze negative che tale processo può determinare sul piano sociale e sull'occupazione, in particolare sui gruppi più vulnerabili della popolazione, - l'esborso dell'assistenza viene effettuato in "tranche", sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno. Devono essere soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità: - il paese interessato deve avviare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di Bretton Woods o attuare programmi che esse ritengano analoghi, di concerto con dette istituzioni ma non per questo sostenuti finanziariamente da esse, a seconda dell'ampiezza e dell'efficacia delle riforme, - si tiene conto della situazione economica del paese, sia sul piano macroeconomico (livello di indebitamento, onere del servizio del debito, situazione del bilancio e della bilancia dei pagamenti, situazione monetaria, livello del reddito pro capite e tasso di disoccupazione) che a livello delle riforme settoriali, in vista dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità. II. Il sostegno ad uno sviluppo socioeconomico sostenibile include segnatamente: - la partecipazione della società civile e delle popolazioni alla progettazione e all'attuazione dello sviluppo, - il miglioramento dei servizi sociali, in particolare per quanto attiene alla sanità, alla pianificazione familiare, all'approvvigionamento idrico, al risanamento e all'edilizia, - la promozione di una vasta ed equa ripartizione dei frutti della crescita, rivolgendo particolare attenzione alle finalità e agli obiettivi convenuti nei vertici delle Nazioni Unite sulla lotta contro la povertà e inseriti negli obiettivi internazionali di sviluppo, - lo sviluppo rurale armonioso e integrato e il miglioramento delle condizioni di vita nelle città, - il rafforzamento della cooperazione nel settore dell'agricoltura, in particolare per quanto concerne la qualità e le norme, - il rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine, - la tutela e il miglioramento dell'ambiente; particolare attenzione sarà prestata ai principi della precauzione e dell'azione preventiva nel quadro di un sostegno allo sviluppo economico realizzato attraverso una più intensa cooperazione a livello ambientale, - la modernizzazione delle infrastrutture economiche, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia, dello sviluppo rurale e urbano, della promozione delle attività connesse con la società dell'informazione, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, - lo sviluppo integrato delle risorse umane a complemento dei programmi degli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale continua nel quadro della cooperazione industriale, nonché il miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica, - il rafforzamento della democrazia, del rispetto e della difesa dei diritti dell'uomo, in particolare attraverso le organizzazioni non governative della Comunità europea e dei partner mediterranei, - la cooperazione culturale e gli scambi di giovani, - la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate ad intensificare la cooperazione in materia di flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina, compreso il rimpatrio dei residenti illegali, - la cooperazione e l'assistenza tecnica volte a combattere la criminalità organizzata, compresi il traffico illecito di stupefacenti e la tratta di esseri umani, - lo sviluppo della cooperazione nei settori connessi con lo Stato di diritto, quali la cooperazione giudiziaria e in materia penale, il consolidamento delle istituzioni che garantiscono l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, la formazione dei servizi responsabili della sicurezza interna degli Stati e della sicurezza civile. III. La cooperazione regionale, subregionale e transfrontaliera sarà sostenuta in particolare dalle seguenti misure: a) l'istituzione e lo sviluppo di strutture di cooperazione regionale tra i partner mediterranei e tra questi e l'Unione europea e gli Stati membri; b) - l'istituzione dell'infrastruttura materiale necessaria agli scambi regionali, compresi i trasporti, le comunicazioni e l'energia, - il miglioramento del quadro normativo e dei progetti di infrastrutture su scala limitata nel contesto delle attrezzature ai passaggi di frontiera, - la cooperazione a livello delle grandi regioni geografiche e le misure complementari a quelle adottate nello stesso contesto all'interno della Comunità europea, compreso il sostegno al collegamento tra le reti dei trasporti e dell'energia dei partner mediterranei e le reti transeuropee; c) altre azioni regionali, comprese quelle nell'ambito del dialogo euro-arabo; d) gli scambi tra società civili della Comunità europea e dei partner mediterranei; in questo contesto la cooperazione decentrata: - mira a individuare i beneficiari non governativi dell'aiuto comunitario, - verterà in particolare sulla creazione di reti di università e di ricercatori, di collettività locali, di associazioni, di fondazioni specializzate in scienze politiche, di sindacati e di organizzazioni non governative, di mass media, di imprenditori privati nonché di istituzioni culturali in senso lato e degli altri organi di cui al punto IV. I programmi dovranno essere volti a promuovere la partecipazione e l'emergere della società civile nei paesi partner, in particolare favorendo lo scambio di informazioni tra le reti e la perennità dei legami istituiti tra i partner delle reti. IV. Si incoraggerà una gestione efficace mediante il sostegno delle istituzioni e degli operatori principali della società civile quali le amministrazioni locali, le collettività rurali e dei piccoli centri, le associazioni fondate sul principio del mutuo soccorso, i sindacati, i mass media e le organizzazioni a sostegno delle imprese e mediante il contributo al miglioramento della capacità della pubblica amministrazione di elaborare politiche e gestirne l'attuazione. V. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento devono tenere conto delle analisi dei bisogni e delle potenzialità degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale, onde inserire gli aspetti di genere nella programmazione e nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo. Particolare importanza sarà attribuita all'istruzione e alla creazione di posti di lavoro per le donne. Le suddette misure tengono anche conto della necessità di promuovere l'istruzione e la creazione di posti di lavoro per i giovani, per facilitarne l'integrazione sociale. VI. Le attività finanziate ai sensi del presente regolamento consisteranno principalmente in assistenza tecnica, formazione, potenziamento istituzionale, informazione, seminari, studi, progetti d'investimento in microimprese, piccole e medie imprese e infrastrutture ed azioni volte a mettere in evidenza il carattere comunitario degli aiuti. Ove opportuno in termini di efficacia, si farà ricorso a forme di cooperazione decentrata. Saranno finanziate, in collaborazione con la banca, operazioni di capitali di rischio o sovvenzioni in conto interessi. VII. Nel predisporre e porre in essere le attività finanziate con le misure di cui al presente regolamento si terrà debito conto di considerazioni ambientali."