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Document 32000R2550

    Regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

    GU L 292 del 21.11.2000, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2007; abrog. impl. da 32006R1967

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2550/oj

    32000R2550

    Regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 21/11/2000 pag. 0007 - 0008


    Regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio

    del 17 novembre 2000

    che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94 stabiliscono alcune misure tecniche di conservazione per le quali erano previste deroghe fino al 31 maggio 2000 relative ad alcune attività di pesca tradizionali.

    (2) Le attività di pesca attualmente soggette alle suddette deroghe costituiscono un contributo molto importante all'economia complessiva di numerose industrie legate al settore della pesca.

    (3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94(2), prevede che, in base a tutte le informazioni scientifiche disponibili, la Commissione presenti al Consiglio una proposta volta a stabilire se le attività di pesca esercitate alle suddette condizioni derogatorie possano continuare e le relative condizioni tecniche.

    (4) Il comitato scientifico, tecnico e economico per la pesca (CSTEP) ha espresso il suo parere sull'impatto biologico di tali attività di pesca in occasione della riunione plenaria del 3-7 aprile 2000. In base ai dati forniti dal CSTEP, si può concludere che l'effetto negativo di alcune attività di pesca sulle risorse può essere attenuato a determinate condizioni tecniche.

    (5) Il dibattito sulla politica comune della pesca che avrà luogo nel 2002, a seguito della relazione che la Commissione deve presentare a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura(3), fornirà la base per una soluzione a lungo termine al problema in questione e ad altri problemi inerenti a talune attività di pesca nel Mediterraneo.

    (6) È quindi opportuno prevedere un proseguimento delle attuali deroghe all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2002, applicando condizioni tecniche che riducano l'effetto delle attività di pesca sulle risorse.

    (7) È opportuno che gli Stati membri disciplinino, mediante le rispettive normative nazionali, le suddette condizioni tecniche conformemente agli orientamenti stabiliti in base al parere del CSTEP.

    (8) Di conseguenza, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1626/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

    1) all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel primo comma ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1o gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.";

    2) all'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente:

    "1 bis. È vietato l'impiego di attrezzi di pesca, ad eccezione della pesca effettuata con l'attrezzo denominato in Francia 'gangui', alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca,

    - non sia compromesso il divieto di cui al paragrafo 3,

    - la pesca non interferisca con le attività di imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainanti analoghe,

    - la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco a norma dell'articolo 8,

    - la pesca sia limitata in modo che le catture di specie di cui all'allegato IV siano minime,

    - i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali(4).

    Tali misure devono essere comunicate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2000.";

    3) all'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 maggio 2000 è sostituita da quella del 31 dicembre 2002;

    4) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

    "1 bis. È vietato l'impiego di attrezzi di pesca alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca,

    - la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco a norma dell'articolo 8,

    - la pesca sia limitata in modo che le catture di specie di cui all'allegato IV siano minime,

    - i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94.

    Tali misure sono comunicate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2000."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Glavany

    (1) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 3).

    (2) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7.

    (3) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

    (4) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

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