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Document 32000R2039

    Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi

    GU L 244 del 29.9.2000, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2039/oj

    32000R2039

    Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi

    Gazzetta ufficiale n. L 244 del 29/09/2000 pag. 0026 - 0026


    Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 28 settembre 2000

    che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono(3), assume il 1996 come anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (HCFC). Dal 1996 il mercato degli HCFC ha subito notevoli cambiamenti per quanto riguarda gli importatori e mantenere il 1996 come anno di riferimento comporterebbe l'esclusione di molti importatori dall'assegnazione delle quote di importazione. Di norma le quote devono basarsi sui dati più recenti rappresentativi disponibili, in tal caso quelli del 1999, e pertanto mantenere come anno di riferimento il 1996 potrebbe essere ritenuto arbitrario e potrebbe inoltre dar luogo ad una infrazione dei principi di non discriminazione e delle legittime aspettative.

    (2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000 in conformità,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 4, paragrafo 3, punto i) del regolamento (CE) n. 2037/2000, alla lettera h) "la sua quota di mercato nel 1996" è sostituito da "la quota percentuale ad esso assegnata nel 1999".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    N. Fontaine

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. Moscovici

    (1) Parere espresso il 20 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere del Parlamento europeo del 21 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 settembre 2000.

    (3) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2038/2000 (vedasi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale).

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