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Document 32000R1988

Regolamento (CE) n. 1988/2000 della Commissione, del 20 settembre 2000, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

GU L 237 del 21.9.2000, p. 25–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2001; abrogato da 32001R0191

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1988/oj

32000R1988

Regolamento (CE) n. 1988/2000 della Commissione, del 20 settembre 2000, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 pag. 0025 - 0038


Regolamento (CE) n. 1988/2000 della Commissione

del 20 settembre 2000

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la possibilità per la Commissione di stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie e indica i criteri relativi a tali restrizioni.

(2) Un elenco di tali restrizioni è stato stabilito da ultimo dal regolamento (CE) n. 1968/1999 della Commissione(3). Attualmente tale elenco deve essere riesaminato, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 338/97 e ai fini di una maggiore chiarezza l'elenco riportato nel regolamento, (CE) n. 1968/1999 deve essere interamente sostituito e di conseguenza il regolamento (CE) n. 1968/1999 deve essere abrogato.

(3) I paesi di origine delle specie soggette alle suddette restrizioni sono stati consultati.

(4) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98(5), prevede modalità di applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente regolamento è sospesa.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1968/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5.

(3) GU L 244 del 16.9.1999, pag. 22.

(4) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.

(5) GU L 145 del 15.5.1998, pag. 3.

ALLEGATO

Esemplari delle specie inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

>SPAZIO PER TABELLA>

Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

>SPAZIO PER TABELLA>

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