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Document 32000R1702
Commission Regulation (EC) No 1702/2000 of 31 July 2000 prohibiting fishing for cod by vessels flying the flag of Spain
Regolamento (CE) n. 1702/2000 della Commissione, del 31 luglio 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna
Regolamento (CE) n. 1702/2000 della Commissione, del 31 luglio 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna
GU L 195 del 1.8.2000, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2009; abrogato da 32009R0148
Regolamento (CE) n. 1702/2000 della Commissione, del 31 luglio 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 01/08/2000 pag. 0021 - 0021
Regolamento (CE) n. 1702/2000 della Commissione del 31 luglio 2000 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2000(4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2000. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 4 luglio 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2000. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica con effetti a decorrere dal 4 luglio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2000. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. (4) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 5.