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Document 32000R1607

    Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate

    GU L 185 del 25.7.2000, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrogato da 32009R0607

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1607/oj

    32000R1607

    Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 25/07/2000 pag. 0017 - 0023


    Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione

    del 24 luglio 2000

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare gli articoli 56 e 58,

    considerando quanto segue:

    (1) Il titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 e vari allegati di tale regolamento recano regole generali relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.). Occorre completare questo quadro con modalità di applicazione e abrogare i regolamenti che trattano la stessa materia, segnatamente i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1698/70(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 986/89(3), (CEE) n. 2236/73(4), (CEE) n. 2082/74(5), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia(6), e (CEE) n. 2903/79(7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86(8).

    (2) Poiché finora le regole suddette erano sparse in vari regolamenti comunitari, nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire le varie disposizioni in un unico regolamento.

    (3) Tale regolamento deve comprendere la normativa in vigore e adeguarla ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. È opportuno altresì apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare alcune lacune in modo da disporre di una normativa comunitaria completa nel settore. Occorre inoltre precisare alcune regole per garantire una maggiore certezza del diritto all'atto della loro applicazione.

    (4) Occorre precisare che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori.

    (5) A norma dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 occorre stabilire diversi elenchi per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

    (6) In virtù dell'allegato VI, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri produttori sono tenuti a procedere sistematicamente ad esami organolettici per ogni v.q.p.r.d. prodotto sul loro territorio.

    (7) È opportuno che il compito di comparare i risultati degli esami con le specifiche richieste e di procedere all'esame organolettico sia affidato a una commissione.

    (8) È opportuno specificare la destinazione dei vini atti a produrre v.q.p.r.d. che la commissione di degustazione non abbia ammesso come v.q.p.r.d.

    (9) È opportuno che la Commissione sia messa al corrente delle misure previste dagli Stati membri e della loro applicazione.

    (10) In virtù dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il declassamento di un v.q.p.r.d. nella fase della commercializzazione può avere luogo solo in certi casi. È necessario precisare tali casi, indicando in particolare la destinazione da riservare ai v.q.p.r.d. declassati e le condizioni relative a tale destinazione. Occorre altresì indicare gli organismi competenti del declassamento.

    (11) Per evitare di falsare le condizioni di concorrenza occorre vietare che un v.q.p.r.d. declassato sia commercializzato con una denominazione che ricordi quella che non può più essergli attribuita. Per garantire che il controllo possa essere compiuto in condizioni normali, è necessario che il declassamento sia riportato nei registri di entrata e di uscita.

    (12) Per permettere alla Commissione di seguire l'applicazione, da parte degli organismi nazionali competenti, delle disposizioni relative al declassamento dei v.q.p.r.d., è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di v.q.p.r.d. declassati nel loro territorio geografico.

    (13) Appare inoltre opportuno che i v.q.p.r.d. che si trovano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine vengano declassati da un organismo competente di quest'ultimo Stato membro. A tal fine, occorre garantire la collaborazione diretta tra gli organismi nazionali incaricati del controllo della produzione e della commercializzazione dei v.q.p.r.d. È necessario stabilire le norme che disciplinano tale collaborazione. Tuttavia, per semplificare l'onere amministrativo degli Stati membri, occorre permettere che il declassamento di piccoli quantitativi di v.q.p.r.d. che si trovano in uno Stato membro possa essere effettuato dall'organismo competente di tale Stato membro.

    (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 in ordine ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.).

    TITOLO I

    REGOLE RELATIVE ALLE REGIONI DETERMINATE

    Articolo 2

    Delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata

    Ciascuno Stato membro delimita per ciascun v.q.p.r.d. le zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, nelle quali può essere ottenuto o elaborato un v.q.p.r.d. in deroga al disposto dell'allegato VI, sezione D, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma in applicazione dell'allegato VI, sezione D, punto 3, dello stesso regolamento. Gli Stati membri tengono conto in particolare della situazione geografica, delle strutture amministrative e delle pratiche tradizionali preesistenti alla delimitazione.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate per tale delimitazione. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, affinché tali decisioni siano rese note in ciascuno degli Stati membri.

    TITOLO II

    REGOLE RELATIVE AL TITOLO ALCOLOMETRICO

    Articolo 3

    Elenco dei v.q.p.r.d. bianchi che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 9 % vol. e pari o superiore a 8,5 % vol.

    Nell'allegato I del presente regolamento figurano gli elenchi di cui all'allegato VI, sezione F, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    Articolo 4

    Elenco dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d), che possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 12 % vol.

    Nell'allegato II, punto A, del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    Articolo 5

    Elenco dei v.l.q.p.r.d. che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol. e pari o superiore a 15 % vol.

    Nell'allegato II, punto B, del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    Articolo 6

    Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei v.l.q.p.r.d. recanti le denominazioni specifiche tradizionali

    "vino dulce natural",

    "vino dolce naturale",

    "vinho doce natural" e

    "οίνος γλυκύς φυσικός"

    Nell'allegato III del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    Articolo 7

    Elenco dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.) la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. e pari o superiore a 8,5 % vol.

    Nell'allegato IV del presente regolamento figurano gli elenchi di cui all'allegato VI, sezione K, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    TITOLO III

    REGOLE RELATIVE AGLI ESAMI ANALITICI E ORGANOLETTICI

    Articolo 8

    Regole generali

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, secondo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro produttore costituisce una o più commissioni col compito di procedere ad un esame organolettico dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo territorio.

    Per la costituzione delle commissioni di cui al primo comma e all'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che siano rappresentate le parti interessate.

    2. Gli Stati membri stabiliscono le regole relative al compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun v.q.p.r.d. prodotto sul loro territorio. Tuttavia, per i vini ottenuti nella campagna 2000-2001, detti esami possono essere effettuati per sondaggio.

    Essi provvedono a che i campioni prelevati siano rappresentativi di ciascun v.q.p.r.d. detenuto dal produttore.

    3. Gli esami di cui al paragrafo 2 sono realizzati per tutti i vini atti a diventare v.q.p.r.d. nella fase della produzione e prima di procedere alla loro classificazione come v.q.p.r.d.

    4. Un vino può essere classificato come v.q.p.r.d. soltanto:

    a) I qualora i risultati degli esami analitici realizzati secondo i metodi previsti all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1493/1999 dimostrino che il vino in questione risponde ai valori limite prescritti all'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera a), dello stesso regolamento e

    b) qualora dall'esame organolettico risulti che il vino possiede le caratteristiche idonee.

    Articolo 9

    Destinazione dei vini che non soddisfano i requisiti degli esami analitici e organolettici

    Se dagli esami analitici e organolettici risulta che un vino non è atto a diventare il v.q.p.r.d. di cui viene chiesta la classificazione, esso può essere classificato, qualora ne presenti le caratteristiche, come

    a) un altro v.q.p.r.d., qualora sussistano le condizioni per la classificazione come tale; oppure

    b) vino da tavola, a condizione che l'arricchimento a cui è stato eventualmente sottoposto sia stato effettuato conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, e all'allegato V, sezioni C e G, del regolamento (CE) n. 1493/1999; oppure

    c) vino di un'altra categoria menzionata all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    TITOLO IV

    REGOLE RELATIVE AL DECLASSAMENTO

    Articolo 10

    Condizioni relative al declassamento dei v.q.p.r.d. nella fase della commercializzazione

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per "declassamento di un v.q.p.r.d." si intende il divieto di utilizzare per il vino in questione una qualsiasi dicitura che faccia riferimento alle denominazioni comunitarie o nazionali riservate ai v.q.p.r.d.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, un v.q.p.r.d. si considera aver subito un'alterazione tale da giustificare il declassamento qualora si constati:

    a) che non risponde più ai requisiti relativi ad almeno uno degli elementi caratteristici indicati nell'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera a), del regolamento citato; oppure

    b) che non presenta più almeno una delle caratteristiche che distinguono un v.q.p.r.d. ottenuto nella regione di cui porta il nome.

    3. Il declassamento di un v.q.p.r.d. nella fase della commercializzazione è deciso dall'organismo competente citato, secondo i casi, all'articolo 12, paragrafo 1 o paragrafo 3, del presente regolamento.

    4. La procedura di declassamento di un v.q.p.r.d. è avviata per iniziativa:

    a) dell'organismo competente di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento citato, in occasione di un adeguato controllo; oppure

    b) del commerciante che detiene il vino, ove egli constati che il vino risponde alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi competenti da essi abilitati a procedere al declassamento dei v.q.p.r.d.. La Commissione provvede con tutti i mezzi idonei a rendere note tali comunicazioni in ciascuno degli Stati membri.

    6. Gli organismi competenti, constatano, all'occorrenza, la non conformità del documento di accompagnamento rilasciato per un vino declassato.

    I registri di entrata e di uscita tenuti dal detentore di un vino declassato indicano che si tratta di un vino che ha perso la qualità di v.q.p.r.d.

    Articolo 11

    Comunicazione degli Stati membri sul declassamento dei v.q.p.r.d.

    Gli Stati membri raccolgono per ogni campagna viticola i dati relativi alle quantità di v.q.p.r.d. che sono state declassate nel loro territorio geografico.

    Essi comunicano questi dati alla Commissione entro il 1o novembre successivo alla campagna viticola nel corso della quale è stato deciso il declassamento.

    A tal fine, essi distinguono tra le quantità di vino che hanno perso la qualità di v.q.p.r.d.:

    a) nella fase della produzione:

    i) per iniziativa dell'organismo competente; oppure

    ii) su richiesta del produttore;

    b) nella fase della commercializzazione:

    i) per iniziativa dell'organismo competente; oppure

    ii) su richiesta del commerciante.

    Essi indicano altresì le quantità, ripartite per categoria di prodotto, ottenute dal declassamento.

    Articolo 12

    Collaborazione diretta tra gli organismi competenti degli Stati membri in materia di declassamento dei v.q.p.r.d.

    1. L'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio geografico si trova un v.q.p.r.d. da declassare informa l'istanza competente dello Stato membro sul cui territorio il vino è stato prodotto, in appresso lo "Stato membro di origine".

    Lo scambio di informazioni può essere completato mediante:

    a) l'invio di campioni ad un laboratorio ufficiale dello Stato membro di origine, su richiesta di uno degli Stati membri interessati; se il v.q.p.r.d. è contenuto in un recipiente di almeno 60 litri, il campione deve recare l'etichettatura con la quale il vino è stato messo in circolazione;

    b) la presenza di un esperto qualificato dello Stato membro di origine alle attività di controllo;

    c) la partecipazione ad esami effettuati di concerto tra vari Stati membri;

    d) la verifica della redazione dei documenti e delle indicazioni nei registri, in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    2. L'organismo competente destinatario della domanda informa quanto prima l'organismo competente richiedente della propria decisione in merito al declassamento.

    3. Qualora la quantità complessiva del vino di cui trattasi non superi 2 ettolitri, il declassamento del vino può essere deciso dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il v.q.p.r.d. da declassare.

    4. Le persone fisiche o giuridiche o i gruppi di persone destinatari di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 possono chiedere che la decisione di declassamento sia riveduta agli organismi competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova il v.q.p.r.d. di cui trattasi. Qualora ritenga fondata la domanda di revisione, tale organismo competente chiede all'organismo competente dello Stato membro di cui il v.q.p.r.d. è originario di rivedere la propria decisione, ovvero procede esso stesso, nel caso di cui al paragrafo 3, a tale revisione.

    5. Gli Stati membri che hanno proceduto al declassamento di un v.q.p.r.d. originario di un altro Stato membro nel corso di un dato anno comunicano entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla Commissione e allo Stato membro di origine dei v.q.p.r.d. di cui trattasi il volume di ciascuno dei v.q.p.r.d. declassati.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Abrogazione

    Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1698/70, (CEE) n. 2236/73, (CEE) n. 2082/74 e (CEE) n. 2903/79.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2) GU L 190 del 26.8.1970, pag. 4.

    (3) GU L 106 del 18.4.1989, pag. 1.

    (4) GU L 229 del 17.8.1973, pag. 26.

    (5) GU L 217 dell'8.8.1974, pag. 14.

    (6) GU L 291 del 19.11.1979, pag. 80.

    (7) GU L 326 del 22.12.1979, pag. 14.

    (8) GU L 48 del 26.2.1986, pag. 8.

    ALLEGATO I

    Elenco dei v.q.p.r.d. bianchi che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 9 % vol. e pari o superiore a 8,5 % vol.

    PORTOGALLO

    - Vinho Verde.

    ALLEGATO II

    A. Elenchi di cui all'allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999

    1. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale pari o inferiore a 10 % vol., ottenuti con aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine e provenienti eventualmente dalla stessa azienda.

    [Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1493/1999]

    FRANCIA

    Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

    2. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da mosto di uve, in corso di fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 11 % vol., ottenuti con aggiunta di alcole neutro o di un distillato di vino con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol., o di acquavite di origine viticola.

    [Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto ii), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

    PORTOGALLO

    Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn,

    Moscatel de Setúbal, Setúbal,

    Carcavelos.

    ITALIA

    Moscato di Noto,

    Trentino.

    3. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da vino con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 10,5 % vol.

    [Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto ii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

    SPAGNA

    Jerez-Xérès-Sherry,

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda,

    Condado de Huelva,

    Rueda.

    4. Elenco dei v.l.q.p.r.d. elaborati a partire da mosto d'uva in corso di fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 9 % vol.

    [Allegato VI, sezione L, punto 3, lettera a), punto ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

    PORTOGALLO

    Madeira, Madeira Wein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madeira wijn.

    B. Elenco di cui all'allegato VI, sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999

    5. Elenco dei v.l.q.p.r.d. con un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol., ma non inferiore a 15 % vol. come esplicitamente previsto dalla normativa nazionale ad essi applicabile anteriormente al 1o gennaio 1985.

    [Allegato VI, sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

    SPAGNA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ITALIA

    Trentino.

    PORTOGALLO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei v.l.q.p.r.d. recanti le denominazioni specifiche tradizionali

    "vino dulce natural",

    "vino dolce naturale",

    "vinho doce natural" e

    "οίνος γλυκύς φυσικός"

    Muscats - Grenache - Maccabéo - Malvoisies - Mavrodaphne - Assirtiko - Liatiko - Garnacha tintorera - Monastrell - Pedro Ximénez - Albarola - Aleatico - Bosco - Cannonau - Corinto nero - Giró - Monica - Nasco - Primitivo - Vermentino - Zibibbo.

    ALLEGATO IV

    Elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol.

    ITALIA

    - Prosecco di Conegliano, Valdobbiadene

    - Montello e Colli Asolani.

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