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Document 32000R1566

Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

GU L 180 del 19.7.2000, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2008; abrog. impl. da 32008R0345

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1566/oj

32000R1566

Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0017 - 0018


Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione

del 18 luglio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco stabilito secondo i criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Tale elenco è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2000(4).

(2) Le autorità australiane hanno chiesto alla Commissione l'inclusione di un nuovo organismo di controllo e di certificazione, conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 94/92.

(3) Le autorità australiane hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie e le informazioni necessarie per poter verificare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91 da parte del nuovo organismo di controllo e di certificazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.

(3) GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

(4) GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12.

ALLEGATO

Il punto 3 del testo relativo all'Australia è sostituito dal seguente: "Organismi di controllo:

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

- Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

- Biological Farmers of Australia (BFA)

- Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)

- Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)

- Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

- National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)"

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