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Document 32000R1175

Regolamento (CE) n. 1175/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

GU L 131 del 1.6.2000, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1175/oj

32000R1175

Regolamento (CE) n. 1175/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 01/06/2000 pag. 0036 - 0036


Regolamento (CE) n. 1175/2000 della Commissione

del 31 maggio 2000

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988(3) e modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999, e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese siglato il 19 gennaio 1995(4) sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999(5), prevedono la possibilità di concordare trasferimenti tra esercizi contingentali.

(2) La Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta il 16 febbraio 2000.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, e indicati nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica all'esercizio contingentale 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(2) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75.

(4) GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

(5) GU L 345 del 31.12.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria 8: riporto di 326280 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.

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