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Document 32000R0354

Regolamento (CE) n. 354/2000 della Commissione, del 16 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 per quanto riguarda la procedura di controllo da applicare alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Cina (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 45 del 17.2.2000, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2007; abrog. impl. da 32007R0801

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/354/oj

32000R0354

Regolamento (CE) n. 354/2000 della Commissione, del 16 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 per quanto riguarda la procedura di controllo da applicare alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Cina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/2000 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 354/2000 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 per quanto riguarda la procedura di controllo da applicare alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Cina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dalla Comunità europea(1), modificato da ultimo con decisione 1999/816/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 dicembre 1999, la Cina ha chiesto ufficialmente di poter importare alcuni tipi di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio senza alcuna procedura di controllo anziché applicare la procedura di controllo prevista per i rifiuti elencati nell'allegato IV del regolamento suddetto.

(2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 259/93, detta domanda ufficiale è stata notificata il 13 dicembre 1999 al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(3), modificata da ultimo con decisione 96/350/CE della Commissione(4).

(3) Per tener conto della nuova posizione della Cina, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, onde stabilire la procedura di controllo da applicare, conformemente al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def.(5), modificato dal regolamento (CE) n. 334/2000(6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è così modificato, con l'aggiunta dei seguenti tipi di rifiuti al capitolo "CINA":

1) Tutti i tipi della sezione GH (Rifiuti di plastiche solide)

2) Nella sezione GJ (Rifiuti tessili):

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

(3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(4) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(5) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

(6) GU L 41 del 15.2.2000, pag. 8.

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