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Document 32000E0347
Council Joint Action of 22 May 2000 extending the validity and application of Joint Action 96/250/CFSP in relation to the nomination of a Special Envoy for the African Great Lakes Region
Azione comune del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa alla proroga della validità e dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa
Azione comune del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa alla proroga della validità e dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa
GU L 122 del 24.5.2000, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Azione comune del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa alla proroga della validità e dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 24/05/2000 pag. 0006 - 0006
Azione comune del Consiglio del 22 maggio 2000 relativa alla proroga della validità e dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa (2000/347/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'azione comune 96/250/PESC, del 25 marzo 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa(1), da ultimo prorogata dalla decisione 1999/423/PESC(2), si conclude il 31 luglio 2000. (2) Tenuto conto della revisione attualmente in corso dello status degli inviati speciali dell'Unione europea, è opportuno prorogare la validità dell'azione comune 96/250/PESC al 31 dicembre 2000, onde consentirne la riformulazione in funzione delle modifiche concordate. (3) In base alla revisione dell'azione comune 96/250/PESC, la sua applicazione dovrebbe essere prorogata, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 La validità dell'azione comune 96/250/PESC è prorogata sino al 31 dicembre 2000. Articolo 2 1. L'importo di riferimento finanziario per coprire i costi connessi con la missione dell'inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa, è di 595000 EUR. 2. L'importo di cui al paragrafo 1 è concesso per finanziare l'infrastruttura e le spese correnti dell'inviato speciale, comprese la sua retribuzione e le spese del personale di sostegno non comprese per il comando. Gli stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale per lavorare con l'inviato speciale. La retribuzione del personale che può essere comandato è a carico rispettivamente dello Stato membro interessato o dell'istituzione dell'Unione europea di cui trattasi. 3. Il Consiglio prende atto che la presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, intendono fornire supporto logistico in loco. 4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'inviato speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo. Articolo 3 L'inviato speciale dell'Unione europea è guidato dalla Presidenza assistita dal segretario generale del Consiglio, che esercita le funzioni di alto rappresentante e sotto l'autorità della stessa, riferisce al Consiglio periodicamente e ogniqualvolta se ne presenta la necessità. La Commissione è pienamente associata ai lavori. Articolo 4 La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicata a decorrere dal 1o agosto 2000. Articolo 5 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Gama (1) GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1. (2) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 85.