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Document 32000D0785
2000/785/EC: Commission Decision of 6 December 2000 amending Decision 2000/721/EC on introducing vaccination to supplement the measures to control avian influenza in Italy and on specific movement control measures (notified under document number C(2000) 3679) (Text with EEA relevance)
2000/785/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2000) 3679] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/785/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2000) 3679] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 311 del 12.12.2000, p. 49–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2002
2000/785/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2000) 3679] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0049 - 0049
Decisione della Commissione del 6 dicembre 2000 che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2000) 3679] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/785/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(4), in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: (1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/721/CE(5) relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti. (2) La citata decisione 2000/721/CE prevedeva un riesame del programma di vaccinazione entro il 1o novembre 2000. (3) Il programma di vaccinazione è stato riesaminato il 30 ottobre 2000 da un sottogruppo del comitato veterinario permanente, con la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. (4) Occorre apportare taluni adeguamenti alle restrizioni dei movimenti disposte dal programma di vaccinazione e modificare conseguentemente la decisione 2000/721/CE. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2000/721/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: "3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la spedizione dall'Italia di uova da cova e di pulcini di un giorno originari e/o provenienti dalle province venete di Belluno, Treviso e Venezia di cui all'allegato II, a condizione che non siano accertabili contatti o altri nessi epidemiologici in relazione all'influenza aviaria con aziende o stabilimenti di incubazione situati nella zona definita nell'allegato I. Quando è concessa questa deroga, si applica anche il disposto dell'articolo 7." 2) All'articolo 5, il capoverso esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: "2. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa originarie e/o provenienti dalla zona definita nell'allegato I." Articolo 2 Gli Stati membri provvedono a modificare le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. (5) GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.