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Document 32000D0604

2000/604/CE: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica

GU L 257 del 11.10.2000, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/604/oj

32000D0604

2000/604/CE: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 11/10/2000 pag. 0028 - 0031


Decisione del Consiglio

del 29 settembre 2000

sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica

(2000/604/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato di politica economica (in prosieguo: "il comitato") è stato istituito con la decisione 74/122/CEE del Consiglio(1).

(2) Tale comitato ha esercitato tutte le funzioni sinora attribuite al comitato per la politica di congiuntura istituito con decisione del Consiglio del 9 marzo 1960 relativa al coordinamento delle politiche della congiuntura degli Stati membri(2), al comitato per la politica di bilancio istituito con decisione del Consiglio dell'8 maggio 1964 relativa alla collaborazione tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri nel settore della politica di bilancio(3), nonché al comitato di politica economica a medio termine istituito con decisione del Consiglio del 15 aprile 1964 relativa alla creazione di un comitato di politica economica a medio termine(4).

(3) Il comitato è previsto dall'articolo 272 del trattato.

(4) Lo statuto del comitato dovrebbe rispecchiare il nuovo quadro istituzionale creato dall'ingresso nella terza fase dell'unione economica e monetaria. Sembra opportuno mantenere la struttura di base del comitato apportando al contempo le modifiche necessarie per migliorarne il funzionamento e descriverne i compiti con maggiore precisione.

(5) I compiti assegnati al comitato non pregiudicano il diritto della Commissione di formulare raccomandazioni o esprimere pareri su materie contemplate dal trattato.

(6) L'introduzione dell'euro aumenta la necessità di uno stretto coordinamento delle politiche economiche e di una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri. Secondo la risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'unione economica e monetaria(5), un coordinamento rafforzato delle politiche economiche dovrebbe includere la sorveglianza rigorosa degli sviluppi macroeconomici negli Stati membri e delle politiche strutturali degli Stati membri nei mercati del lavoro, dei beni e dei servizi, nonché delle tendenze dei costi e dei prezzi, soprattutto laddove influiscono sulle possibilità di conseguire una crescita sostenibile e non inflazionistica e la creazione di posti di lavoro.

(7) Gli indirizzi di massima per le politiche economiche e la procedura di sorveglianza multilaterale previsti dall'articolo 99 del trattato sono al centro del coordinamento della politica economica. Fatti salvi i compiti del comitato economico e finanziario, il comitato dovrebbe fornire sostegno alla formulazione degli indirizzi e contribuire alla procedura di sorveglianza multilaterale nei settori indicati nella presente decisione.

(8) Il Consiglio europeo di Cardiff del 16 giugno 1998 ha accolto positivamente la decisione del Consiglio Ecofin e dei ministri riuniti in tale Consiglio il 1o maggio 1998(6) di definire una procedura snella che rispetti pienamente il principio di sussidiarietà per controllare i progressi della riforma economica.

(9) La risoluzione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 ha avviato un processo di dialogo macroeconomico a livello comunitario. Tale dialogo macroeconomico mira al miglioramento dell'interazione tra evoluzione salariale e politiche macroeconomiche. Il Consiglio europeo ha concluso che il dialogo macroeconomico a livello tecnico dovrebbe svolgersi in seno ad un gruppo di lavoro istituito nell'ambito del comitato in collaborazione con il comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro, con la partecipazione di rappresentanti di entrambi i comitati (compresa la Banca centrale europea), della Commissione e del Gruppo macroeconomico del dialogo sociale. Il comitato dovrebbe in particolare organizzare i contributi dei rappresentanti dei governi al dialogo a questo livello.

(10) La risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sulla crescita e l'occupazione(7), ha esortato ad un migliore coordinamento delle politiche economiche per integrare la procedura prevista nel nuovo titolo del trattato sull'occupazione e ha chiesto che il comitato per l'occupazione collabori strettamente con il comitato.

(11) Il trattato prevede l'istituzione di un comitato economico e finanziario. I compiti del comitato economico e finanziario sono stabiliti nell'articolo 114, paragrafo 2, del trattato. Lo statuto del comitato economico e finanziario è stato adottato con decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998(8). Il comitato dovrebbe lavorare in stretta cooperazione con il comitato economico e finanziario quando assiste il Consiglio.

(12) Il trattato prevede l'istituzione di un comitato per l'occupazione. È parimenti richiesta una stretta cooperazione con il comitato.

(13) La descrizione dei compiti del CPE lascia impregiudicata l'eventuale futura normativa di diritto derivato relativa alla procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 5, del trattato.

(14) Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea dovrebbero essere adeguatamente rappresentati in sede di CPE e dovrebbero nominare ciascuno quattro membri.

(15) I membri del CPE dovrebbero essere nominati a titolo personale e guidati, nell'esercizio delle loro funzioni, dagli interessi generali della Comunità.

(16) Il presidente del CPE dovrebbe essere eletto per un periodo di due anni. Di norma, tale mandato non dovrebbe essere rinnovabile, ma dovrebbe poter essere prorogato in assenza di altre candidature alla presidenza.

(17) La nomina a membri del CPE di funzionari della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali è effettuata fatto salvo il disposto dell'articolo 108 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato lo statuto del comitato di politica economica di cui all'articolo 272 del trattato (il "comitato").

Il testo dello statuto figura nell'allegato.

Articolo 2

La decisione 74/122/CEE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Fabius

(1) GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.

(2) GU 31 del 9.5.1960, pag. 764/60.

(3) GU 77 del 21.5.1964, pag. 1205/64.

(4) GU 64 del 22.4.1964, pag. 1031/64.

(5) GU C 35 del 2.2.1998, pag. 1.

(6) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 28.

(7) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

(8) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71.

ALLEGATO

Statuto del comitato di politica economica

PARTE I

COMPITI DEL COMITATO

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli 114 e 207 del trattato, il comitato di politica economica, (in appresso "il comitato"), contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e assiste la Commissione e il Consiglio.

2. Il comitato contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio fornendo analisi economiche, pareri sulle metodologie e progetti di formulazione di raccomandazioni politiche, con particolare riferimento alle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e dell'occupazione nella Comunità. In questo contesto esso si occupa in particolare:

- del funzionamento dei mercati dei beni, dei capitali, dei servizi e del lavoro, ivi compresa l'evoluzione dei salari, della produttività, dell'occupazione e della competitività,

- del ruolo e dell'efficienza del settore pubblico e della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche,

- delle implicazioni sul piano generale di politiche specifiche quali quelle dell'ambiente, della ricerca e sviluppo e della coesione sociale.

3. Nei settori summenzionati, il comitato, fatti salvi gli articoli 114 e 207 del trattato, fornisce sostegno ai lavori del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del trattato. In questo ambito, il comitato effettua revisioni periodiche per paese incentrate in particolare sulle riforme strutturali negli Stati membri.

4. Fatti salvi gli articoli 130 e 207 del trattato, il comitato contribuisce ai lavori del Consiglio che si riferiscono al titolo "Occupazione" del trattato.

5. Il comitato assiste il comitato economico e finanziario in particolare nel compito di seguire regolarmente l'evoluzione macroeconomica a breve e a medio termine negli Stati membri e nella Comunità, fornendo analisi e pareri principalmente su problemi metodologici riguardanti l'interazione tra politiche strutturali e politiche macroeconomiche e l'evoluzione dei salari negli Stati membri e nella Comunità.

6. Il comitato costituisce il quadro in cui ha luogo, a livello tecnico, il dialogo macroeconomico tra rappresentanti del comitato (compresa la Banca centrale europea), il comitato economico e finanziario, il comitato per l'occupazione, la Commissione e le parti sociali.

7. Il comitato è consultato dalla Commissione in merito al tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie del bilancio generale dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 272 del trattato.

Articolo 2

Il comitato formula pareri su richiesta del Consiglio, della Commissione o del comitato economico e finanziario, oppure di propria iniziativa.

Articolo 3

Nell'adempimento dei suoi compiti il comitato opera in stretto rapporto con il comitato economico e finanziario quando riferisce al Consiglio. Nel contribuire alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche, il comitato riferisce al comitato economico e finanziario. Esso coordina i suoi lavori con il comitato per l'occupazione e altri comitati e gruppi di lavoro per preparare i lavori del Consiglio nei settori di competenza di tali comitati e gruppi.

PARTE II

COMPOSIZIONE

Articolo 4

1. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno 4 membri del comitato.

2. I membri del comitato sono scelti tra funzionari di alto livello e di comprovata esperienza in materia di formulazione della politica economica e strutturale.

Articolo 5

Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri del comitato sono guidati dagli interessi generali della Comunità.

PARTE III

PRESIDENTE E SEGRETARIATO

Articolo 6

1. Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei medesimi, un presidente e fino a tre vicepresidenti per un periodo di due anni. Di norma, il mandato non è rinnovabile.

2. Il presidente delega il suo diritto di voto ad un altro membro della sua delegazione.

Articolo 7

In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente è sostituito da uno dei vicepresidenti del comitato.

Articolo 8

1. Il comitato è assistito da un segretariato diretto da un segretario. Il segretario e il personale del segretariato necessario per svolgere i compiti del segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando esplicano le loro funzioni per il comitato.

2. Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione.

PARTE IV

PROCEDURA

Articolo 9

Ove si richieda una votazione, i pareri o le relazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri od opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali e la Commissione possono partecipare pienamente alle discussioni, ma non prendono parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni dissenzienti o minoritarie espresse nel corso dei lavori.

Articolo 10

Di norma soltanto i membri possono prendere la parola durante le riunioni del comitato. In circostanze eccezionali il presidente può approvare disposizioni alternative.

Articolo 11

Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza di tali gruppi è assunta da un membro del comitato, nominato dal comitato stesso.

Articolo 12

Il comitato, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.

Articolo 13

Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno cinque membri del comitato.

Articolo 14

1. Di norma il presidente rappresenta il comitato. In particolare il presidente può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato.

2. Spetta al presidente del comitato mantenere i rapporti del comitato con il Parlamento europeo che, ove opportuno, è informato dei lavori del comitato.

Articolo 15

1. Salvo decisione diversa, i lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei sottocomitati e gruppi di lavoro.

2. Le relazioni o i pareri elaborati dal comitato sono resi disponibili al pubblico dopo essere stati trasmessi ai destinatari, a meno che non esistano motivi imperativi per mantenerli segreti.

Articolo 16

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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