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Document 32000D0452

2000/452/CE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2000, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia

GU L 181 del 20.7.2000, p. 77–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2002; abrogato da 32002D1006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/452/oj

32000D0452

2000/452/CE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2000, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 20/07/2000 pag. 0077 - 0078


Decisione del Consiglio

del 10 luglio 2000

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia

(2000/452/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, prima di presentare la sua proposta, ha consultato il comitato economico e finanziario.

(2) La Moldavia sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli per instaurare un'economia di mercato.

(3) La Moldavia, da un lato, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore il 1o luglio 1998.

(4) Le autorità della Moldavia hanno concordato con l'FMI un programma macroeconomico sostenuto da una Extended Fund Facility triennale, approvato nel maggio 1996, e hanno espresso l'intenzione di proseguire tale programma nell'ambito di una nuova Fund Facility.

(5) Le autorità della Moldavia hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali. Al di là degli ulteriori finanziamenti messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale, nei prossimi mesi resta ancora da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo.

(6) La Moldavia è stata pesantemente colpita dalla crisi finanziaria russa e si trova attualmente ad affrontare una situazione economica e sociale particolarmente difficile.

(7) L'assistenza finanziaria della Comunità sotto forma di un prestito a lungo termine con un considerevole periodo di grazia è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, nelle attuali circostanze eccezionalmente difficili.

(8) È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione.

(9) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Moldavia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 15 milioni di EUR, con un periodo di cinque anni e per una durata massima di dieci anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Moldavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dalla Moldavia in due quote. Fatto salvo l'articolo 2, la prima quota viene svincolata subordinatamente alla soddisfacente messa in atto dell'accordo nell'ambito della quota superiore di credito concordato con l'FMI.

2. Fatto salvo l'articolo 2, la seconda quota è svincolata subordinatamente al proseguimento soddisfacente dell'adeguamento e dell'attuazione, da parte della Moldavia, del programma macroeconomico e almeno tre mesi dopo lo svincolo della prima.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale moldava.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Moldavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Moldavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Moldavia.

5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, di regola entro il 15 settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 38.

(2) Parere espresso il 4 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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