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Document 32000D0407

    2000/407/CE: Decisione della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti [notificata con il numero C(2000) 1600]

    GU L 154 del 27.6.2000, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/407/oj

    32000D0407

    2000/407/CE: Decisione della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti [notificata con il numero C(2000) 1600]

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 27/06/2000 pag. 0034 - 0035


    Decisione della Commissione

    del 19 giugno 2000

    riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti

    [notificata con il numero C(2000) 1600]

    (2000/407/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità dell'articolo 2 del trattato, la parità tra uomini e donne è uno dei compiti che la Comunità deve promuovere.

    (2) In conformità dell'articolo 3 del trattato, la Comunità in tutte le sue attività deve adoperarsi per eliminare le ineguaglianze e per promuovere la parità tra uomini e donne.

    (3) Malgrado la raccomandazione 96/694/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale(1), le donne restano sottorappresentate negli organismi decisionali, compresi quelli istituiti dalla Commissione(2).

    (4) La risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 febbraio 1994, sulle donne nel processo decisionale, invita gli Stati membri dell'Unione europea a intraprendere azioni specifiche in questo campo ed è stata seguita da una risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale.

    (5) La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee.

    (6) La Commissione ha adottato una politica di integrazione dei sessi e l'incorporazione della parità di opportunità tra uomini e donne in tutte le attività e politiche comunitarie.

    (7) In occasione della Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 1995) la Comunità europea si è impegnata a promuovere le donne nel processo decisionale.

    (8) Il Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione 1413 del 1999 raccomanda che i suoi Stati membri pervengano a una pari rappresentanza degli uomini e delle donne nella vita pubblica e privata.

    (9) Alla conferenza UE di Parigi, del 17 aprile 1999, sugli uomini e le donne in posizioni di responsabilità, gli Stati membri sono stati invitati a promuovere il rispetto della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le nomine in organismi decisionali.

    (10) È opportuno adottare misure specifiche per promuovere la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale allo scopo di conseguire la parità di opportunità tra gli uomini e le donne.

    (11) La Commissione si è già impegnata a raggiungere una percentuale del 40 % di donne in tutti i comitati e gruppi nel campo della ricerca(3) e questo obiettivo sarà perseguito in altri campi, in seno ai gruppi di esperti e ai comitati istituiti dalla Commissione.

    (12) La presente decisione non si applica a comitati che rientrano nel campo di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, riguardante le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

    DECIDE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica a gruppi di esperti e comitati istituiti dalla Commissione. Essa riguarda gruppi di esperti e comitati di nuova istituzione, nonché quelli esistenti.

    Articolo 2

    La Commissione si impegna a istituire un equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati che essa istituisce. L'obiettivo a medio termine è di raggiungere almeno il 40 % di membri di un sesso in ciascun gruppo di esperti e comitato.

    Per i gruppi di esperti e comitati già esistenti la Commissione intende correggere l'equilibrio dei sessi all'atto di ciascuna sostituzione di un membro e allorquando il mandato di un membro di un gruppo di esperti o comitato volge al termine.

    Articolo 3

    Tre anni dopo l'adozione della presente decisione la Commissione verificherà la sua attuazione e pubblicherà una relazione che comprenderà analisi statistiche dell'equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati. A seconda dei risultati di questa verifica, la Commissione adotterà in quel momento le azioni ritenute appropriate.

    Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2000.

    Per la Commissione

    Anna Diamantopoulou

    Membro della Commissione

    (1) GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11.

    (2) COM(2000) 120 def.

    (3) COM(1999) 76 def.

    (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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