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Document 32000D0364

2000/364/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 2000, recante modifica della decisione 2000/167/CE che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia [notificata con il numero C(2000) 835] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

GU L 130 del 31.5.2000, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/364/oj

32000D0364

2000/364/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 2000, recante modifica della decisione 2000/167/CE che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia [notificata con il numero C(2000) 835] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/2000 pag. 0041 - 0042


Decisione della Commissione

del 14 marzo 2000

recante modifica della decisione 2000/167/CE che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

[notificata con il numero C(2000) 835]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2000/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 141,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 ottobre 1999 la Finlandia ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 dell'atto di adesione e dell'articolo 88 del trattato CE, un programma nazionale di aiuti in attuazione dell'articolo 141 nonché taluni provvedimenti connessi concernenti le regioni A e B e l'arcipelago delle regioni A e B.

(2) Il 6 dicembre 1999 la Finlandia ha presentato una versione modificata del summenzionato programma.

(3) Parti del programma in questione sono state approvate con decisione 2000/167/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia(1).

(4) Il 31 gennaio 2000 la Finlandia ha trasmesso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 dell'atto di adesione, una domanda di modifica di tre aspetti del programma in parola.

(5) La prima modifica riguarda il settore lattiero-caseario e consentirebbe di includere nella quota sovvenzionabile i quantitativi di riferimento inutilizzati assegnati ai produttori nel corso della stessa campagna di commercializzazione. Dato che la decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia(2), modificata dalla decisione 97/279/CE(3), già prevede tale possibilità, la Commissione ritiene che la richiesta sia giustificata, in particolare al fine di evitare discriminazioni tra produttori di zone diverse della Finlandia.

(6) La seconda modifica riguarda il settore delle carni bovine e comporterebbe la soppressione del limite di 90 bovini maschi ammissibili all'aiuto per ciascuna azienda. Dato che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(4), la Finlandia ha deciso di non applicare il summenzionato limite nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, risulta opportuno abolirlo anche nell'ambito degli aiuti nazionali. Inoltre, la Finlandia ha spiegato che siffatto limite è contrario all'obiettivo del miglioramento delle strutture di produzione nella Finlandia meridionale, che è uno dei presupposti della piena integrazione dell'agricoltura finlandese nella politica agricola comune.

(7) La terza modifica riguarda anch'essa il settore delle carni bovine ed è intesa ad armonizzare la terminologia utilizzata per definire i fattori di conversione delle unità di bestiame con quella di cui alla decisione 95/196/CE e al regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale domanda risulta giustificata a fini di trasparenza e semplificazione amministrativa.

(8) Pertanto, occorre modificare in tal senso la decisione 2000/167/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/167/CE è modificata nel modo seguente:

1) L'articolo 2, paragrafo 2, è modificato nel modo seguente:

a) Il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- per il latte vaccino: il quantitativo di riferimento assegnato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio(5), previa riassegnazione di eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del summenzionato regolamento per la campagna lattiera che si conclude nell'anno civile in questione;"

b) Il terzo trattino è soppresso.

2) All'allegato I, il testo della nota 1 è modificato nel modo seguente:

a) la voce "Bovini di età compresa tra 6 e 24 mesi" è sostituita dalla voce "Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi";

b) la voce "Bovini di più di 24 mesi" è sostituita dalla voce "Bovini maschi e giovenche di più di 24 mesi, vacche nutrici, vacche lattifere".

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 54 del 26.2.2000, pag. 44.

(2) GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35.

(3) GU L 112 del 29.4.1997, pag. 34.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 45.

(5) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

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