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Document 32000D0299

2000/299/CE: Decisione della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori [notificata con il numero C(2000) 938] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 97 del 19.4.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/299/oj

32000D0299

2000/299/CE: Decisione della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori [notificata con il numero C(2000) 938] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 19/04/2000 pag. 0013 - 0014


Decisione della Commissione

del 6 aprile 2000

che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori

[notificata con il numero C(2000) 938]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri sono tenuti a notificare le interfacce regolamentate per permettere di stabilire l'equivalenza tra di esse.

(2) Giacché è noto che alcune interfacce di apparecchiature radio sono equivalenti dal punto di vista regolamentare, l'equivalenza tra tali interfacce dovrebbe essere stabilita provvisoriamente in attesa della notifica delle interfacce regolamentate.

(3) Gli esperti degli Stati membri e del settore hanno studiato la classificazione delle regolamentazioni in materia di interfacce e hanno concluso che disporre di una classificazione o di una marcatura estesa non sarebbe nell'interesse dei consumatori o delle autorità di sorveglianza.

(4) Gli Stati membri non hanno ancora notificato le interfacce disciplinate sul loro territorio.

(5) Alcune interfacce sono tuttavia già note, in particolare quelle disciplinate in base alle norme tecniche comuni adottate in conformità della direttiva 98/13/CE.

(6) È opportuno classificare in una singola categoria le apparecchiature che possono essere commercializzate su tutto il territorio comunitario e che possono essere messe in servizio senza limitazioni.

(7) È opportuno che tali apparecchiature portino unicamente il marchio CE.

(8) È tuttavia nell'interesse delle autorità di sorveglianza del mercato e dei consumatori sapere, per mezzo dell'identificatore della categoria di apparecchiature, se esistono limitazioni all'immissione sul mercato o alla messa in servizio delle apparecchiature radio.

(9) Tutte le apparecchiature sottoposte a tali limitazioni possono essere provvisoriamente raggruppate in una sola categoria.

(10) Una volta che gli Stati membri avranno notificato le interfacce regolamentate sarà tuttavia possibile stabilire ulteriori categorie.

(11) Nella presente decisione sarebbe utile non descrivere per esteso le categorie in termini di tipo di apparecchiature. Previa consultazione del comitato permanente di cui alla direttiva 1999/5/CE (TCAM), la Commissione pubblicherà e manterrà sul Web un elenco indicativo e non esaustivo di apparecchiature divise per categorie di apparecchiature che servirà come guida ai fabbricanti. Si raccomanda a questi ultimi di consultare un organismo notificato in merito a quei prodotti per i quali tale guida non è ancora disponibile.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato TCAM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione che possono essere commercializzate e messe in servizio senza limitazioni costituiscono una categoria, denominata "categoria 1". A questa categoria di apparecchiature non viene assegnato un identificatore della categoria di apparecchiature.

2. Le apparecchiature radio per le quali la possibilità di essere messe in servizio è limitata dagli Stati membri a norma di quanto disposto nell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE o la cui commercializzazione è limitata dagli Stati membri a norma di quanto disposto nell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 1999/5/CE costituiscono una categoria, denominata "categoria 2". Alle apparecchiature che rientrano in tale categoria viene assegnato il seguente identificatore della categoria di apparecchiature:

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3. Previa consultazione del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), la Commissione pubblica e mantiene un elenco indicativo e non esaustivo delle apparecchiature o dei tipi di apparecchiature che rientrano nelle suddette categorie nel sito Web contenente informazioni sulla direttiva 1999/5/CE (http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

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