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Document 31999R2772
Council Regulation (EC) No 2772/1999 of 21 December 1999 providing for the general rules for a compulsory beef labelling system
Regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine
Regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine
GU L 334 del 28.12.1999, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000
Regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1999 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2772/1999 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1999 che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(1), in particolare l'articolo 19, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2000; lo stesso articolo prevede anche che, sulla base di una proposta della Commissione, le regole generali del suddetto sistema siano stabilite anteriormente a tale data; (2) tali regole generali devono essere applicabili solo in via temporanea per un periodo massimo di 8 mesi, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di prendere una decisione in merito alla proposta di regolamento che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97, presentata dalla Commissione il 13 ottobre 1999; (3) è pertanto opportuno stabilire semplici regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine al quale tutti gli Stati membri possano attualmente conformarsi; tali regole devono far riferimento alle disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97; (4) gli Stati membri devono inoltre poter continuare a disporre, a titolo temporaneo, della possibilità di imporre un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel proprio territorio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97, per un periodo massimo di 8 mesi; (5) tali indicazioni obbligatorie non devono causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri; (6) occorre inoltre permettere agli operatori di continuare a fornire indicazioni facoltative sulle etichette delle carni bovine, a complemento delle indicazioni obbligatorie; (7) è importante mantenere le attuali disposizioni relative all'etichettatura facoltativa; in considerazione dell'urgenza della questione è indispensabile prevedere una deroga al periodo di 6 settimane di cui al paragrafo I, punto 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 820/97 etichettano tali carni conformemente alle regole di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, primo, terzo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 820/97. Tuttavia, dopo il 1o gennaio 2000, gli Stati membri possono continuare a ricorrere alla possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97. In tal caso, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97. 2. Le regole relative al sistema facoltativo, applicabili fino al 31 dicembre 1999 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, continueranno ad applicarsi ad ogni indicazione facoltativa fornita a complemento del sistema di etichettatura obbligatorio di cui al paragrafo 1. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o gennaio al 31 agosto 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN (1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.