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Document 31999R2605

Regolamento (CE) n. 2605/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

GU L 316 del 10.12.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2605/oj

31999R2605

Regolamento (CE) n. 2605/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 10/12/1999 pag. 0032 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 2605/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1999

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999(2), in particolare l'articolo 13, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/1999 della Commissione(4), stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

(2) per agevolare la trasmissione elettronica dei dati e ridurre conseguentemente i costi, occorre realizzare una presentazione più uniforme dei regolamenti settoriali che stabiliscono le restituzioni all'esportazione; a questo scopo è necessario codificare le destinazioni e i gruppi di paesi stabili, comuni a diverse organizzazioni di mercato; è opportuno inserire tale codifica nel regolamento (CEE) n. 3846/87;

(3) oltre ai codici relativi alle destinazioni e ai gruppi di paesi stabili, esistono codici per ciascun paese terzo figurante nella nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa; nei regolamenti settoriali possono inoltre esistere codici relativi a gruppi di paesi;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, seconda frase, il termine "allegato" è sostituito dal termine "allegato I".

2. È aggiunto il seguente articolo 3bis: "Articolo 3 bis

Le destinazioni e i gruppi di paesi stabili comuni a diverse organizzazioni di mercato sono codificati e figurano nell'allegato II."

3. L'allegato attuale "Nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione" diventa allegato I.

4. L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(4) GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Codice delle destinazioni per le restituzioni all'esportazione

>SPAZIO PER TABELLA>"

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